Rilevanza degli interessi moratori ai fini della normativa antiusura
In primis, discostandosi correttamente dai principi di diritto sanciti dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 18-09-2020 n. 19597, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 21/05/2021 n. 790, Dottoressa Rosanna Cafaro, riconosce l’USURARIETÀ del TASSO DI MORA contrattuale singolarmente considerato decretando la gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c.: “Il tasso di interesse di mora, così come convenuto e rilevato dal CTU, risulta essere superiore al tasso soglia vigente, per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso. Ne consegue l’applicazione della norma sanzionatoria di cui all’art. 1815, secondo comma, c.c. con conversione della natura del contratto di finanziamento da onerosa in gratuita”.
Obbligatorietà del Regime Semplice
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Nella sentenza del Tribunale di Brindisi del 21/05/2021 n. 790, Dottoressa Rosanna Cafaro, si legge: “È noto, infatti, che con l’ammortamento “ALLA FRANCESE” il mutuatario corrisponde alla banca gli interessi sugli interessi secondo un fenomeno anatocistico, per cui, alla fine, il tasso di interesse reale applicato risulta più elevato di quello stipulato. L’ammortamento “ALLA FRANCESE” consiste, infatti, in un sistema di pagamento che ribalta il principio in forza del quale gli interessi da pagare sono tanto maggiori quanto maggiore è il periodo temporale di disponibilità della somma mutuata. E’ noto, infatti, come già confermato dalla Giurisprudenza, che la previsione di un piano di ammortamento “ALLA FRANCESE” determina un meccanismo anatocistico che, oltre ad essere in violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., rileva la non determinatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto, ossia del costo dell’operazione e, nel caso di specie, del tasso effettivo, con i conseguenti effetti di cui all’articolo 1284 c.c., ossia, la debenza, da parte del mutuatario, del solo tasso di interesse legale“.
In considerazione che nella sentenza del Tribunale di Brindisi del 21/05/2021 n. 790 sono specificati i dati del mutuo (DATA DI EROGAZIONE del 27/01/2006, SOMMA EROGATA euro 65.000,00, RATEAZIONE MENSILE con 240 rimborsi, PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI dell’anno commerciale, TASSO ANNUO CORRISPETTIVO del 4,00%, RATA COSTANTE POSTICIPATA di euro 393,88), vi è prova del meccanismo anatocistico dell’ammortamento “ALLA FRANCESE” perché questa rata è stata calcolata dai bancari latu sensu di Banca Sella con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
Conseguentemente, gli stessi non hanno rispettato il PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FINANZIARIA previsto anche dalla NORMATIVA DI TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA: infatti, utilizzando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e i tassi giornalieri equivalenti conseguenti all’applicazione del TASSO ANNUO del 4,00% e, cioè, la rata 03 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, gli stessi avrebbero determinato la rata più bassa di euro 391,41.
Viste le lacune contrattuali, vista la NORMATIVA DI TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA che obbliga l’uso del TASSO PERIODALE EQUIVALENTE nel REGIME COMPOSTO degli interessi o dell’indicazione del TASSO ANNUO EFFETTIVO, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso corrispettivo. Infatti, utilizzando correttamente le regole matematiche del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FINANZIARIA per determinare la rata di euro 393,88, occorre impiegare il tasso annuo del 4,074874815888%. Questo tasso si determina nella sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
Ulteriore prova del meccanismo anatocistico dell’ammortamento “ALLA FRANCESE” è l’esistenza dell’ammortamento “LINEARE” privo di anatocismo.
Infatti, utilizzando il tasso annuo contrattuale del 4,00% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e PDA LINEARE Bonferroni/Levi, cioè la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale più bassa di euro 369,06 mentre se si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e PDA LINEARE Varoli, cioè la rata 12 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale ancora più bassa di euro 348,61.
Si evidenzia che la sanzione corretta dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO sancita dalla NORMATIVA DI TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA è quella del TASSO NOMINALE MINIMO DEI BOT ANNUALI ex art. 117 del TUB tempo per tempo vigente come anche stabilito dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 07-07-2017 N. 16859, dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 24-12-2020 N. 29576, dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889.