CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 13-01-2023 N. 28

Obbligatorietà del Regime Semplice

La Corte d’Appello di Bari con la sentenza del 13/01/2023 n. 28 ha decretato che “Poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la RATA da pagare mensilmente) è la diversa FORMULA DI MATEMATICA FINANZIARIA applicata. La conseguenza giuridica è che “poiché deve ritenersi che la CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che NULLA È DOVUTO A TALE TITOLO e il rapporto va ricalcolato in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE(TRIBUNALE DI NAPOLI, 15 NOVEMBRE 2022). Ciò significa che NON è sufficiente affermare che l’adozione del c.d. ammortamento alla francese non comporti, per le modalità di restituzione, l’applicazione di interessi anatocistici, ma occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l’interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto.”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale con Sanzione Civile Tasso Bot Minimo 117 TUB

La Corte d’Appello di Bari con la sentenza del 13/01/2023 n. 28 ha decretato che “Le osservazioni della banca appellata alla ctu non hanno riguardato il tasso sostitutivo, ma esclusivamente la circostanza che il criterio di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA fosse sufficientemente esplicitato, in quanto ricavabile dall’ammontare della rata fissa. Correttamente, con argomentazione che questa Corte condivide e fa propria, il consulente ha ribadito che certamente il criterio non era esplicitato in contratto e, quanto alla possibilità per il mutuatario di poterne apprezzare la portata attraverso gli altri elementi indicati in contratto (capitale erogato, rata, periodo di ammortamento, tasso di interesse), afferma che il “fatto che, ancorché non esplicitato, sarebbe stato altrimenti desumibile in via indiretta attraverso i dati numerici contenuti nel piano di ammortamento, peraltro, sull’astratto presupposto del possesso (da parte dei mutuatari) di conoscenze e competenze di rilievo in materia di matematica finanziariaè motivo sufficiente per affermare che il regime non era “chiaramente” individuabile in contratto. In altri termini, la circostanza che il consulente sia riuscito a ricostruire il tasso effettivamente applicato e difforme da quello indicato in contratto sulla scorta di altri elementi espliciti nel contratto stesso, non significa certo che tale indicazione fosse alla portata di un contraente medio, anzi è prova del contrario. … (…) … Adottando, dunque, la soluzione proposta dal ctu di applicazione della CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE (in quanto non espressamente concordata quella COMPOSTA) e del TASSO SOSTITUTIVO ex art. 117 TUB, la rata di ammortamento va rideterminata in €. 409,38.”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto con Sanzione Civile Tasso Bot Minimo 117 TUB

La Corte d’Appello di Bari con la sentenza del 13/01/2023 n. 28 ha decretato che “Particolarmente illuminante appare il passaggio della relazione peritale nella quale, partendo dalla rata mensile fissa di €. 712,00 ed applicando la formula inversa dell’INTERESSE COMPOSTO si verifica che il TASSO MENSILE effettivamente applicato dalla banca è pari allo 0,560833%, in luogo di quello dello 0,5442431% (pari a 1/12 di 6,73%, TASSO ANNUO indicato in contratto); segue che il tasso effettivamente applicato, per effetto della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, è del 6,942%, superiore a quello contrattualmente previsto. Tenuto conto della previsione normativa dell’art. 117, co. 4 TUB, secondo cui “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, la mancata esplicitazione del criterio di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB. … (…) … Adottando, dunque, la soluzione proposta dal ctu di applicazione della CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE (in quanto non espressamente concordata quella COMPOSTA) e del TASSO SOSTITUTIVO ex art. 117 TUB, la rata di ammortamento va rideterminata in €. 409,38.”

Si evidenzia che l’atto di mutuo oggetto della sentenza è del 15/07/2008, prevede una Somma Erogata di 110.000,00 euro da restituirsi mediante il versamento di n. 360 rate mensili posticipate di euro 712,00 al tasso annuo del 6,73%. Si segnala che la rata mensile posticipata di euro 712,00 può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione A si impiega la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO della scelta 08bis. 

Conseguentemente, nonostante l’atto di mutuo NON sia stato concluso sotto la vigenza della normativa del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016, lo stesso ha un regolamento contrattuale che evidenzia una divergenza nel REGIME COMPOSTO degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821comma 3c.c.tra il TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO del 6,73% convenzionalmente stabilito e quello effettivamente applicato perché manca nel patto ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia il TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO precisato nel REGIME ANATOCISTICO.

Si segnala che della rata mensile posticipata di euro 712,00 può essere calcolata con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO precisato nel REGIME ANATOCISTICO con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821comma 3c.c. del 6,940950720452% se nella sezione B si impiega la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO della scelta 03

Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo della sentenza del 13/01/2023 n. 28 della Corte d’Appello di Bari.

In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821comma 3c.c.tra l’aliquota del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO 

del 6,73% convenzionalmente stabilita e quella effettivamente applicata perché manca nel regolamento contrattuale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO.

Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. e, quindi, da un punto di vista matematicoempirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Occorre, però, evidenziare che nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo della sentenza del 13/01/2023 n. 28 della Corte d’Appello di Bari i Bancari latu sensu NON hanno previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE  (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..

La percentuale del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO della rata mensile posticipata di euro 712,00 determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 11,63771257685%: si segnala che questa aliquota può essere calcolata con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione B si impiega la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE della scelta 09.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale la percentuale del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO ha una aliquota di valore spropositato negativo conseguente alla problematica dell’ASINTOTO VERTICALE dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE e, quindi, una percentuale inconfrontabile con quella del TASSO ANNUO del 6,73%.

Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica dell’ASINTOTO VERTICALE, in questa sede si una spiegazione SEMPLIFICATA da un punto di vista empirico: con ASINTOTO VERTICALE si intende che, a determinate condizioni di TASSO ANNUO, di NUMERO DI RATE, di PERIODICITÀ DI PAGAMENTO e di PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI, NON si riesce a determinare il valore numerico della rata costante posticipata conseguenziale all’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE perché NON esiste una percentuale applicabile. Infatti, quando si usa l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE, subito prima dell’ASINTOTO VERTICALE, la percentuale applicabile ha valori spropositati positivi mentre, subito dopo all’ASINTOTO VERTICALE, la percentuale applicabile ha valori spropositati negativi. Per far comprendere questo fenomeno matematico, si fornisce una tabella dove: a) i valori percentuali di TASSO ANNUO indicati sono usati per determinare una rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO calcolata con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso periodale NON equivalente e, questa rata costante posticipata del REGIME ESPONENZIALE, deve avere lo stesso valore numerico di quello della rata costante posticipata conseguenziale all’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE da calcolare con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso periodale equivalente; b) i valori percentuali di TASSO ANNUO indicati sono arrotondati a due decimali e, quindi, NON determinano il punto esatto dell’ASINTOTO VERTICALE: in altre parole, il valore numerico della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO calcolata con i valori percentuali di TASSO ANNUO indicati, lo si può ottenere con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con valori percentuali di TASSO ANNUO spropositati positivi se l’importo è appena più piccolo di quello della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO, e con valori percentuali di TASSO ANNUO spropositati negativi se l’importo è appena più grande di quello della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO; c) in altri termini, i valori percentuali di TASSO ANNUO arrotondati a due decimali della tabella servono per evidenziare approssimativamente dove NON esiste una percentuale applicabile per determinare il valore numerico della rata costante posticipata conseguenziale all’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE.

Si evidenzia che il mutuo di euro 1.000.000,00 oggetto della sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 13-02-2018 N. 1558 ha 360 rate costanti posticipate mensili di euro 5.553,05 del REGIME COMPOSTO calcolate con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso mensile NON equivalente discendente dal TASSO ANNUO FISSO del 5,30%. Ora, se si usa il 5,33% della tabella, si ottiene nel REGIME COMPOSTO la rata costante posticipata di euro 5.571,69: questo medesimo importo di rata precisato utilizzando l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE necessita dell’impiego del TASSO ANNUO spropositato negativo del – 28.280,656%. Ulteriormente, se si usa il 5,32885667800%, si ottiene nel REGIME COMPOSTO la rata costante posticipata più piccola di euro 5.570,98: questo medesimo importo di rata precisato utilizzando l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale i in t_m del REGIME SEMPLICE necessita dell’impiego del TASSO ANNUO spropositato positivo del 368.739,567%. Conseguentemente, sarebbe bastato il tasso contrattuale del 5,33% della tabella per ostacolare la determinazione della prima storica sentenza in Italia che ha dichiarato illecito il sistema FRANCESE perché sarebbe stato difficile per il CTU Dott. Florio e per il Giudice Dott. Alinante spiegare la necessità dell’utilizzo del TASSO ANNUO spropositato negativo del – 28.280,656% per precisare la medesima rata costante posticipata di euro 5.571,69 impiegando l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE anche perché questo importo di rata determina il pagamento della somma complessiva degli INTERESSI CORRISPETTIVI di euro 2.005.8008,40 – 1.000.000,00 = 1.005.808,40.

Vista la sussistenza con questi dati appena illustrati sia dell’INDETERMINATEZZA IN GENERALE sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME COMPOSTO DEGLI INTERESSI sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo del 15/07/2008, per consentire al giudice di rilevare d’ufficio le nullità a vantaggio del cliente ex art. 127 del TUB, occorre ricalcolare le rate dovute da parte del finanziato sia con la sanzione civile del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente sia con la sanzione civile del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente

In altre parole, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, in diverse modalità matematiche: 1) nell’ipotesi in cui il giudice NON riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve utilizzare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), modalità di conteggio prevista sia dall’art. 821, comma 3, c.c. sia dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia; 2) nell’ipotesi in cui il giudice riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve impiegare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), cioè l’unico metodo che rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c..

Per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, anche con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366)modalità di conteggio prevista dall’art. 821, comma 3, c.c..

Si evidenzia che questi 6 piani alternativi delle SANZIONI CIVILI sono determinabili solo con il nostro SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questi calcoli complessi: esempi numerici di questi conteggi possono essere osservati nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021).

Si evidenzia che la sanzione corretta dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO sancita dalla NORMATIVA DI TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA è quella del TASSO NOMINALE MINIMO DEI BOT ANNUALI ex art. 117 del TUB tempo per tempo vigente come anche stabilito dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 07-07-2017 N. 16859, dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 24-12-2020 N. 29576, dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889.

Alla data del pagamento del 15/02/2024, si evidenzia che un punto di vista empirico ex art. 127 del TUB nella fattispecie concreta la sanzione civile più conveniente è quella del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente rispetto a quella del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente.

Tassi annui al 15/02/2024 della sanzione del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente

Il combinato disposto delle norme dell’atto di mutuo della sentenza del 13/01/2023 n. 28 della Corte d’Appello di Bari determina l’USURARIETÀ della convenzione NON RILEVATA sia dai giudici che dal CTU.

Nel rinviare sia all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO del 21 marzo 2020 sia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA del 25 aprile 2020 sia all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC del 21 marzo 2020 sia all’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI del 27 marzo 2020, la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di leggenon hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Conseguentemente, dato che la Banca d’Italia ha escluso in maniera tacita nelle Istruzioni vigenti alla data dell’atto di mutuo del 15/07/2008 il COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644, comma 4, c.p. del DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, il solo utilizzo di tale COSTO EFFETTIVO illecito nella determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico configura il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo se si applicano i principi di diritto della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669. Naturalmente, il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo si determina quando, oltre al DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO,  si utilizzano anche i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come inclusi nelle Istruzioni vigenti alla data del contratto.

In conseguenza di quanto dedotto nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., con la somma erogata di euro 110.000,00, la data di inizio ammortamento del 15/07/2008 e la durata di 360 rate mensili, se si applica l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “COMMERCIALE” (360/360) insieme al tasso NON equivalente mensile discendente dal tasso annuo del 6,73% calcolato con la formula errata del REGIME SEMPLICE

si determina la rata costante posticipata di euro 772,00 mentre se si applica l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE

con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) insieme ai tassi equivalenti periodali discendenti dal tasso annuo del 6,73% calcolati con la formula corretta del REGIME SEMPLICE

si determina la rata costante posticipata di euro 559,30 (si rinvia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 per comprendere matematicamente il piano di ammortamento di questa rata).

Pertanto, ai fini della verifica dell’USURARIETÀ della convenzione, il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE ANATOCISTICO GLOBALE o TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE del TASSO CORRISPETTIVO di euro 54.972,00 è determinato semplicemente con una sottrazione algebrica fra l’importo complessivo degli INTERESSI EFFETTIVI BANCA previsti dalle norme dell’atto di mutuo pari ad euro 146.320,00 e gli INTERESSI EFFETTIVI conformi all’art. 821, comma 3, c.c. pari ad euro 91.348,00 mentre il DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO ANATOCISTICO GLOBALE TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE conteggiato con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE è pari ad euro 35.594,60 (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA. In questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0

A seguire l’allegato della TENTATA TRUFFA GLOBALE determinato con il nostro SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo complesso che evidenzia sia il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE pari ad euro 54.972,00 sia il quantitativo della TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA GLOBALE pari ad euro 35.594,00.

Si evidenzia che, essendo il mutuo oggetto della sentenza del 13/01/2023 n. 28 della Corte d’Appello di Bari un MUTUO A TASSO FISSO, il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE pari ad euro 54.972,00 coincide con il quantitativo della TRUFFA CONSUMATA EFFETTIVA GLOBALE pari ad euro 54.972,00.

La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza solo il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE GLOBALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA GLOBALE ATTUALIZZATA del TASSO CORRISPETTIVO di euro 35.594,60, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 11,63771257685%: conseguentemente, si configura l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo soggettivo perché matematicamente è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 8,985% vigente alla data dell’atto di mutuo del 15/07/2008 (si rinvia alla giurisprudenza del GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, del TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, del TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8, della PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022, della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, del TRIBUNALE PENALE ROMA, ORDINANZA GIP DEL 04-01-2023, del TRIBUNALE DI LATINA, SENTENZA DEL 19-01-2023 N. 118).

Si evidenzia che l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 11,63771257685% determinata con la formula prevista dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni USURA, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è identica a quella del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366): conseguentemente, vi è prova matematica della correttezza della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica).

A seguire l’allegato del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico determinato con il nostro SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo complesso.

Nel rinviare sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023 sia all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale si evidenzia che da un punto di vista matematico dell’atto di mutuo del 15/07/2008 oggetto della sentenza del 13/01/2023 n. 28 della Corte d’Appello di Bari NON può essere calcolato il COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644, comma 4, c.p. del DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE perché sussiste la problematica dell’ASINTOTO VERTICALE che determina un valore percentuale di TASSO ANNUO negativo (nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA, in questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE che deve essere impiegata quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m

che, in questo caso, NON può essere utilizzata).

In conclusione, nel rinviare all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020, i conteggi matematici – empirici di questo mutuo accertano “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la responsabilità penale dell’intermediario per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO nell’atto di mutuo del 15/07/2008 e, quindi, per NON aver evitato la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”