TRIBUNALE DI VELLETRI, SENTENZA DEL 30-05-2022 N. 1098

Obbligatorietà del Regime Semplice

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Il Tribunale di Velletri, Giudice Dott. Colognesi Enrico, con la sentenza del 30/05/2022 n. 1098 richiama la storica decisione del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 29-10-2008 N. 113 che ha stabilito che il sistema FRANCESE è “un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e già non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all’art. 821, comma 3, c.c.).”

Il Tribunale di Velletri, senza richiamare espressamente l’essenziale art. 821, comma 3, c.c. come delucidato nell’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, ha stabilito dapprima che il sistema FRANCESE, “… (…) … se non accompagnato da una specifica ed inequivocabile individuazione del tasso di interesse (o del complessivo carico di accessori) imputato al contraente nel complesso dell’intero rapporto, si traduce in una violazione delle norme cogenti, che impongono una chiara ed inequivocabile determinazione dell’entità degli interessi, specie se concordati in misura superiore al tasso legale. Il riferimento corre evidentemente all’art. 117, comma IV, T.U.B, all’art. 1346 c.c., all’art. 1284 c.c., comma III, ed all’art. 1283 c.c. È evidente come il sistema dell’ammortamento alla francese non riesca a sopperire a tali esigenze di trasparenza ed immediatezza, atteso che il tasso d’interesse realmente applicato dalla banca non è quello definito dal contratto, ma può essere determinato soltanto attraverso l’effettuazione dei calcoli aritmetici che tengano conto degli interessi corrisposti per ciascuna rata … (…) … .”

Inoltre, il Tribunale di Velletri ha decretato che l’applicazione del REGIME COMPOSTO nel sistema FRANCESE determina “… (…) … l’illegittimità del contratto di mutuo che presenta tali peculiarità, pertanto anche quello in oggetto, con diritto a restituzione di quanto erogato in più dal mutuatario, nella specie con compensazione in tale misura del maggior credito residuo dell’i.c., dopo la risoluzione del rapporto. La patologia del citato contratto di mutuo del 2004 di € 231 mila per l’appartamento in M………….. di cui al caso di specie, dovrà condurre infatti alla completa rideterminazione degli interessi, da declinare senza previsione della capitalizzazione, in quanto, dall’analisi della documentazione e consulenza effettuata, emerge che la Banca ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi. Al finanziamento bancario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz’altro applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c., non rilevando in senso opposto un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l’art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del finanziamento bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica … (…) … .”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”