Omessa pronuncia e Omessa motivazione ex art. 112 c.p.c.
Dispositivo dell’art. 112 Codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda (1) e non oltre i limiti (2) di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
- (1) Il vizio di omessa pronuncia si verifica nell’ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione. Quindi tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l’emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
- (2) I limiti soggettivi ed oggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo. Infatti, in base a tale principio, viene sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una sua decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultra petizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, risulta viziata da extra petizione. In tali casi, la decisione sarà affetta da nullità, convertibile in motivo di gravame ex art. 161, non rilevabile, quindi, d’ufficio dal giudice d’appello e sanabile, pertanto, col solo passaggio in giudicato del provvedimento.
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2022 , n. 651
La mancata statuizione per un determinato capo della domanda comporta il vizio di omessa pronuncia su quel capo
L’omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum. Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c. , stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’ art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali.(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata che, nell’accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite).
Cassazione civile, sez. II , 14/10/2021 , n. 28072
Deduzione del vizio di omessa pronuncia nel giudizio di legittimità
Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.
Cassazione civile sez. III, 04/08/2021, n.22204
Differenza tra vizio di omessa pronuncia ed omessa motivazione, effetti sull’impugnazione
I vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si differenziano in tal senso: 1) il primo comporta l’omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) il secondo presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, ovvero senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto. Al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione.
Motivazione: “I vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.”
Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14418
Omessa pronuncia ed art. 112 c.p.c. e omessa motivazione ex art. 360 c.p.c.
La differenza fra l’omessa pronuncia ( art. 112 c.p.c. ) e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c. , n. 5) sussiste nel senso che, nella prima, l’omesso esame riguarda una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata; mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame dei giudice che si assume omessa concerne una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione