GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI

Si evidenziano i dati di un mutuo con OPZIONE erogato il 31/07/2012 dove un intermediario (CREDEM) si è inventato un regolamento contrattuale per incassare MAGGIORI INTERESSI CORRISPETTIVI nell’illecito REGIME COMPOSTO.

In primis, nel punto C3. Calcolo del TEGdelle varie Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura in vigore dal 01/07/1998 a oggi si legge che “Nei finanziamenti a TASSO MISTO le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all’intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I TASSI VARIABILI devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali OPZIONI che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia)”. Inoltre, nel punto Cat. 7. Mutuidelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura in vigore dal 01/01/2010 al 31/03/2017 si legge che “I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a TASSO MISTO) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l’operazione nella categoria a tasso fisso. I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui BILANCIATI) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso. I mutui che prevedono l’esercizio di un’OPZIONE sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso.

Per comprendere la “manipolazione della matematica” dei Bancari latu sensu di CREDEM in questa tipologia di mutuo denominato “CREACASA IPOTECARIO SAL”, si rinvia alle nozioni matematicheempiriche e giuridiche illustrate sia nell’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” del 06 agosto 2020 sia nell’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 sia nell’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 sia nell’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI del 26 aprile 2021 sia nell’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE del 25 marzo 2021.

Di “manipolazione della matematica” da parte dei Bancari latu si è dimostrato ulteriormente sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO del 14 luglio 2023 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE del 09 maggio 2021 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI del 24 ottobre 2021 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021 sia nell’articolo PROVE MATEMATICHE, EMPIRICHE E GIURIDICHE A SOSTEGNO DELL’ILLECITÀ DEL PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (TASSO FISSO) del 14 giugno 2021 sia nell’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (TASSO FISSO) del 19 aprile 2020 sia nell’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020 sia nell’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO) del 26 marzo 2020 sia nell’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) del 20 luglio 2020 sia nell’articolo ANALISI TECNICA COMPLETA E ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE DI UN MUTUO del 25 luglio 2020 sia nell’articolo GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 del 23 agosto 2021 sia nell’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 del 26 maggio 2020 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 08 marzo 2023.

Preliminarmente, per comprendere la “manipolazione della matematica” dei Bancari latu sensu di CREDEM in questa tipologia di mutuo denominato “CREACASA IPOTECARIO SAL” occorre evidenziare che, nella fattispecie concreta di questo atto di mutuo del 31/07/2012, l’importo concordato di euro 160.000,00 NON è stato erogato in 2 momenti temporali diversi come si stabilisce nel regolamento pattizio (euro 150.000,00 alla data del 31/07/2012 ed euro 10.000,00 entro 18 mesi dal 31/07/2012) ma è stato accreditato in un UNICA SOLUZIONE sul conto corrente dei finanziati contestualmente nella data dell’atto di mutuo del 31/07/2012. Conseguentemente, nel rinviare all’articolo MUTUI EDILIZI A STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL): AI FINI DELLA VERIFICA DELL’USURARIETÀ SONO DA CONSIDERARE “ALTRI FINANZIAMENTI (CAT. 10 B.I.)” O “MUTUI CON GARANZIA REALE (CAT. 7 B.I.)”? del 19 aprile 2020, è indubitabile che questo finanziamento ricada nella Cat. 7. Mutuidelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura in vigore dal 01/01/2010 al 31/03/2017 nonostante la denominazione “CREACASA IPOTECARIO SAL”.

Pertanto, essendo un mutuo con OPZIONE che prevede il primo pagamento del 31/08/2012 degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO calcolati con il TASSO VARIABILE concordato che alla data dell’atto di mutuo del 31/07/2012 è pari al 4,719%, la CATEGORIA AI FINI USURA è quella dei MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE (dal 1° luglio 2004) che ha un TEGM del 4,34% e un conseguenziale TSU del 9,425% e NON quella degli ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE (dal 1° aprile 2010) che ha un TEGM del 10,79% e un conseguenziale TSU del 17,488%.

Atto di mutuo del 31/07/2012

Dall’analisi dell’atto di mutuo del 31/07/2012 risultano le seguenti criticità:

  1. In considerazione che l’importo concordato di euro 160.000,00 NON è stato erogato in 2 momenti temporali diversi come stabilito dal regolamento pattizio (euro 150.000,00 alla data del 31/07/2012 ed euro 10.000,00 entro 18 mesi dal 31/07/2012) ma è stato accreditato in un UNICA SOLUZIONE sul conto corrente dei finanziati contestualmente nella data dell’atto di mutuo del 31/07/2012, le 18 rate previste di soli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sono inique ex art. 1374 c.c. (si rinvia all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO del 21 marzo 2020). Non solo, i dati numerici del PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO stabilito da CREDEM determinano un quantitativo di TENTATA TRUFFA EFFETTIVA di euro 363,44 (si rinvia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021).
  2. Nel corpo dell’atto di mutuo e nei suoi allegati NON è specificato che si applica il REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” che si desume solamente con la documentazione inviata da CREDEM nella fase di esecuzione del contratto. Infatti, si legge solo nell’art. 3 che “Il debito verrà estinto con il sistema dell’ammortamento graduale con numero 342 mensilità comprensive di capitale ed interessi arrotondate allo 0,5 euro superiori, alle precise scadenze dell’ultimo giorno del mese a partire dal 28 febbraio 2014 e fino al 31 luglio 2042 conteggiate in base alla quotazione dell’Euribor in vigore”.
  3. NON essendo allegato alcun Piano di Ammortamento, nell’art. 3 NON si specifica né il valore percentuale del TASSO ANNUO CONTRATTUALE dell’AMMORTAMENTO né il valore percentuale del TASSO MENSILE CONTRATTUALE dell’AMMORTAMENTO né il METODO DI CONTEGGIO del TASSO MENSILE CONTRATTUALE dell’AMMORTAMENTO né la METODOLOGIA DI PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI. Solamente con la documentazione inviata da CREDEM nella fase di esecuzione del contratto si desume l’applicazione nel REGIME COMPOSTO sia del tasso NON equivalente mensile sia di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360). Ulteriormente, con la documentazione inviata da CREDEM nella fase di esecuzione del contratto si desume che l’arrotondamento allo 0,5 euro superiore del valore della rata costante posticipata iniquo ex art. 1374 c.c. determina una manipolazione numerica delle QUOTE CAPITALI da parte dei Bancari latu sensu.
  4. Nell’art. 4 relativo alle 18 rate di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO inique ex art. 1374 c.c. NON si specifica espressamente il METODO DI CONTEGGIO di questi INTERESSI CORRISPETTIVI. Si legge solamente sia che il TASSO ANNUO CONTRATTUALE del PREAMMORTAMENTO al 31/07/2012 è del 4,719% sia che “Gli interessi di preammortamento verranno rimborsati con rate posticipate scadenti l’ultimo giorno del mese a partire dal 31 agosto 2012 e fino al 31 gennaio 2014 la prima di euro 599,54 e le successive conteggiate in base alla quotazione dell’Euribor in vigore”. Conseguentemente, si deduce empiricamente che per determinare l’importo mai pagato di euro 599,54 è stato utilizzato con l’importo di euro 150.000,00 (e non con l’effettivo erogato di euro 160.000,00) la sequenza dei tassi periodali NON equivalenti del REGIME COMPOSTO discendenti dal TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 4,719% e il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”.

A seguire, il prospetto che evidenzia il quantitativo di TENTATA TRUFFA EFFETTIVA di euro 363,44 se si confrontano i dati numerici del PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO stabilito in maniera iniqua ex art. 1374 c.c. da CREDEM (18 pagamenti di soli INTERESSI CORRISPETTIVI dal 31/08/2012 al 31/01/2014 da calcolarsi impiegando la SOMMA EROGATA di euro 160.000,00 accreditata al cliente il 31/07/2012, la sequenza dei tassi periodali NON equivalenti del REGIME COMPOSTO discendenti dal TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 4,719% e il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”) con i dati numerici del PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO precisati nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con la sequenza dei tassi periodali equivalenti del REGIME LINEARE discendenti dal TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 4,719% e con il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”(si rinvia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021).

Rendiconto Annuale Mutuo dell’anno 2012 del 15/01/2013

Variazione finanziamento e Nuovo Piano di Ammortamento del 02/01/2013

Da quest’ultimo documento di CREDEM datato 02/01/2013 inviato nella fase di esecuzione del contratto si desume l’applicazione nel REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” sia del tasso NON equivalente mensile sia della ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360). Ulteriormente, si desume che l’arrotondamento allo 0,5 euro superiore del valore della rata costante posticipata determina una manipolazione numerica delle QUOTE CAPITALI da parte dei Bancari latu sensu.

Infatti, impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tasso NON equivalente mensile discendente dal TASSO ANNUO del 4,238% e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) si ottiene la rata di euro 806,64 che ha esattamente gli importi delle QUOTE INTERESSI del Piano di ammortamento del documento di CREDEM datato 02/01/2013. Con l’arrotondamento allo 0,50 euro superiore del valore della rata iniquo ex art. 1374 c.c. da euro 806,64 ad euro 807,00 da parte dei Bancari latu sensu, gli stessi determinano una manipolazione numerica delle QUOTE CAPITALI al rialzo giocando con la matematica. Questo gioco è evidenziato dalla percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO calcolato con le medesime modalità che è pari a 4,241887479498%, cioè una percentuale più alta rispetto a quella del TASSO ANNUO del 4,238%.

In considerazione che il regolamento contrattuale NON è esaustivo, da un punto di vista MATEMATICO, di tutte le clausole necessarie per la corretta determinazione della rata contrattuale di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, sussiste l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE IN GENERALE ex art. 117, comma 4, del TUB della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM.

Non solo, dato che è stata prevista nella fase di esecuzione del contratto dai Bancari latu sensu il calcolo della rata mensile posticipata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa il metodo di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) insieme al tasso NON equivalenti mensile, gli stessi avrebbero dovuto prevedere nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia anche la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 31/07/2012 al 31/01/2014.

In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME COMPOSTO degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821comma 3c.c.tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito (per determinarlo, occorre tenere conto della circostanza che è stato stabilito un TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 4,719% per il periodo di PREAMMORTAMENTO, percentuale da usare anche per il periodo di AMMORTAMENTO) e quella globale effettivamente applicata.

In particolare si deve utilizzare per precisare la percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO mancante sia la rata mensile posticipata di euro 851,71, (arrotondata allo 0,50 superiore iniquo ex art. 1374 c.c. di euro 852,00) determinata con la data di inizio ammortamento del 31/01/2014 applicando il TASSO ANNUO AMMORTAMENTO del 4,719% alla formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa il metodo di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) insieme al tasso NON equivalente mensile sia i dati numerici del PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO stabilito in maniera iniqua ex art. 1374 c.c. da CREDEM (18 pagamenti di soli INTERESSI CORRISPETTIVI dal 31/08/2012 al 31/01/2014 da calcolarsi impiegando la SOMMA EROGATA di euro 160.000,00 accreditata al cliente il 31/07/2012, la sequenza dei tassi periodali NON equivalenti del REGIME COMPOSTO discendenti dal TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 4,719% e il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”).

La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO calcolato impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821comma 3c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia è pari al 4,826597028538%.

Si segnala che il TASSO ANNUO del 4,826597028538% che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale come aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO è stato determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo.

Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM.

In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821comma 3c.c.)  tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito (per determinarlo, occorre tenere conto della circostanza che è stato stabilito un TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 4,719% per il periodo di PREAMMORTAMENTO, percentuale da usare anche per il periodo di AMMORTAMENTO) e quella globale effettivamente applicata perché manca nel regolamento contrattuale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 31/07/2012 al 31/01/2014.

Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. e, quindi, da un punto di vista matematicoempirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Occorre, però, evidenziare che nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM i Bancari latu sensu NON hanno previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE  (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..

La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al  7,126079162966%.

Si segnala che l’aliquota del TASSO ANNUO del 7,126079162966% che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM come percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO è stato determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale la percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinato con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 43,45262471492200%.

Si segnala che l’aliquota del TASSO ANNUO del 43,45262471492200% che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM come percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO è stato determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo.

Vista la sussistenza con questi dati appena illustrati sia dell’INDETERMINATEZZA IN GENERALE sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME COMPOSTO DEGLI INTERESSI sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM, per consentire al giudice di rilevare d’ufficio le nullità a vantaggio del cliente ex art. 127 del TUB, occorre ricalcolare le rate dovute da parte del finanziato sia con la sanzione civile del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente sia con la sanzione civile del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente

In altre parole, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, in diverse modalità matematiche: 1) nell’ipotesi in cui il giudice NON riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve utilizzare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), modalità di conteggio prevista sia dall’art. 821, comma 3, c.c. sia dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia; 2) nell’ipotesi in cui il giudice riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve impiegare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), cioè l’unico metodo che rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c..

Per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, anche con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366)modalità di conteggio prevista dall’art. 821, comma 3, c.c..

Si evidenzia che questi 6 piani alternativi delle SANZIONI CIVILI sono determinabili solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questi calcoli complessi: esempi numerici di questi conteggi possono essere osservati nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021).

Si evidenzia che la sanzione corretta dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO sancita dalla NORMATIVA DI TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA è quella del TASSO NOMINALE MINIMO DEI BOT ANNUALI ex art. 117 del TUB tempo per tempo vigente come anche stabilito dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 07-07-2017 N. 16859, dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 24-12-2020 N. 29576, dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889.

Alla data del pagamento del 31/01/2024, si evidenzia che un punto di vista empirico ex art. 127 del TUB nella fattispecie concreta la sanzione civile più conveniente è quella del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente rispetto a quella del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente.

Tassi annui al 31/01/2024 della sanzione del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente

In particolare, il TASSO NOMINALE MINIMO DEI BOT ANNUALI precedente la data del contratto del 31/07/2012 è pari allo 1,405%: conseguentemente, questo è il tasso annuo massimo che può essere applicato per calcolare la SANZIONE SOSTITUTIVA del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente, un tasso che è decisamente più basso del tasso annuo contrattuale del 4,719%.

Il combinato disposto delle norme dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM determina l’USURARIETÀ della convenzione nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. (si rinvia all’articolo IL REATO DI USURA NELLA FORMA IN CONCRETO UTILIZZANDO IL PARAMETRO DELLA RESCISSIONE PER LESIONE del 07 marzo 2023).

Nel rinviare sia all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO del 21 marzo 2020 sia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA del 25 aprile 2020 sia all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC del 21 marzo 2020 sia all’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI del 27 marzo 2020, la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di leggenon hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Conseguentemente, dato che la Banca d’Italia ha escluso in maniera tacita nelle Istruzioni vigenti alla data dell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM il COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644, comma 4, c.p. del DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, il solo utilizzo di tale COSTO EFFETTIVO illecito nella determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico configura il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo se si applicano i principi di diritto della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669. Naturalmente, il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo si determina quando, oltre al DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO,  si utilizzano anche i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come inclusi nelle Istruzioni vigenti alla data del contratto.

In conseguenza di quanto dedotto nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., con la somma erogata di euro 160.000,00, la data di inizio ammortamento del 31/01/2014 e la durata di 242 rate mensili, se si applica l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO che usa il metodo di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) insieme al tasso NON equivalente mensile discendente dal TASSO ANNUO AMMORTAMENTO del 4,719% si determina la rata mensile posticipata di euro 851,71, (arrotondata allo 0,50 superiore iniquo ex art. 1374 c.c. di euro 852,00) mentre se si applica l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE

con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) insieme ai tassi equivalenti periodali discendenti dal tasso annuo del 4,906% calcolati con la formula corretta del REGIME SEMPLICE

si determina la rata costante posticipata di euro 739,18.

Inoltre, ai fini della verifica dell’USURARIETÀ della convenzione bisogna tenere conto anche del quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE o TENTATA TRUFFA EFFETTIVA del PREAMMORTAMENTO del TASSO CORRISPETTIVO di euro 363,44 determinato semplicemente con una sottrazione algebrica fra l’importo del PREAMMORTAMENTO BANCA iniquo ex art. 1374 c.c. di euro 11.347,93 (si rinvia all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO del 21 marzo 2020) e il PREAMMORTAMENTO conforme all’art. 821, comma 3, c.c. di euro 10.984,48.

Pertanto, ai fini della verifica dell’USURARIETÀ della convenzione, il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE ANATOCISTICO GLOBALE o TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE del TASSO CORRISPETTIVO di euro 38.949,40 è determinato semplicemente con una sottrazione algebrica fra l’importo complessivo degli INTERESSI EFFETTIVI BANCA previsti dalle norme dell’atto di mutuo pari ad euro 142.731,93 e gli INTERESSI EFFETTIVI conformi all’art. 821, comma 3, c.c. pari ad euro 103.782,53 mentre il DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO ANATOCISTICO GLOBALE TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE conteggiato con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE è pari ad euro 34.454,08 (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA. In questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0

A seguire l’allegato della TENTATA TRUFFA GLOBALE determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo complesso.

La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza solo il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE GLOBALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA GLOBALE ATTUALIZZATA del TASSO CORRISPETTIVO di euro 34.454,08, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 7,126079162966%: conseguentemente, si configura l’USURA nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. perché matematicamente, da una parte, NON è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 9,425% vigente alla data dell’atto di mutuo del 31/07/2012 ma, dall’altra, è superata la percentuale del PARAMETRO RESCISSIONE PER LESIONE EX ART. 1448, COMMA 2, C.C. del [(TEGM 4,34% + TSU 9,425%)/2] = 6,8825% (si rinvia all’articolo IL REATO DI USURA NELLA FORMA IN CONCRETO UTILIZZANDO IL PARAMETRO DELLA RESCISSIONE PER LESIONE del 07 marzo 2023 e alla giurisprudenza del GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, del TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, del TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8, della PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022, della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, del TRIBUNALE PENALE ROMA, ORDINANZA GIP DEL 04-01-2023, del TRIBUNALE DI LATINA, SENTENZA DEL 19-01-2023 N. 118).

Si evidenzia che l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 7,126079162966% determinata con la formula prevista dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni USURA, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è identica a quella del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366): conseguentemente, vi è prova matematica della correttezza della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica).

Ulteriormente, se si tiene conto anche delle spese una tantum di Istruttoria di euro 300,00, di Polizza Morte, Infortunio, Malattia a premio unico di euro 6.565,05, di Polizza Incendio e Scoppio a premio annuo di euro 460,00, di Commissione Gestione Annua di euro 49,00 da pagare contestualmente all’erogazione e delle spese ricorrenti di Polizza Incendio e Scoppio a premio annuo di euro 460,00 da pagare ogni 12 rate, di Commissione Gestione Annua di euro 49,00 da pagare ogni 12 rate, cioè se si utilizzano anche i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come inclusi nelle Istruzioni vigenti alla data del contratto del 31/07/2012, si precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 8,274332889734%: conseguentemente, è confermata l’USURA nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. perché matematicamente, da una parte, NON è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 9,425% vigente alla data dell’atto di mutuo del 31/07/2012 ma, dall’altra, è superata la percentuale del PARAMETRO RESCISSIONE PER LESIONE EX ART. 1448, COMMA 2, C.C. del [(TEGM 4,34% + TSU 9,425%)/2] = 6,8825% (si rinvia all’articolo IL REATO DI USURA NELLA FORMA IN CONCRETO UTILIZZANDO IL PARAMETRO DELLA RESCISSIONE PER LESIONE del 07 marzo 2023).

A seguire l’allegato del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo complesso.

In conclusione, nel rinviare all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020, i conteggi matematici – empirici di questo mutuo accertano “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la responsabilità penale dell’intermediario per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO nell’atto di mutuo del 31/07/2012 di CREDEM e, quindi, per NON aver evitato la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”