Il metodo del Piano di Ammortamento Francese “Tasso d’Ingresso” è illecito ex art. 1374 c.c.
Nel rinviare all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 28 aprile 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI del 24 ottobre 2021, all’articolo PROVE MATEMATICHE, EMPIRICHE E GIURIDICHE A SOSTEGNO DELL’ILLECITÀ DEL PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (TASSO FISSO) del 14 giugno 2021, all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (TASSO FISSO) del 19 aprile 2020, all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO) del 26 marzo 2020, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 08 marzo 2023, all’articolo ANALISI TECNICA COMPLETA E ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE DI UN MUTUO del 25 luglio 2020, all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE” e all’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI, la giurisprudenza di merito si è espressa sin dal 2015 sulla tecnica del PDA FRANCESE “TASSO D’INGRESSO” valutandola in contrasto con gli artt. 1374 e 1375 c.c. per il mancato ricalcolo al ogni pagamento del valore della QUOTA CAPITALE e del conseguente DEBITO RESIDUO attraverso l’utilizzo del PRINCIPIO DI EQUITÀ con il vigente tasso annuo VARIABILE perché “nel momento del pagamento della sorte capitale residua per l’ESTINZIONE ANTICIPATA, il mutuatario ha dovuto pagare una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe pagato se la rata fosse stata rideterminata non solo nella QUOTA INTERESSI, ma anche nella QUOTA CAPITALE a ogni variazione di tasso”. Questa giurisprudenza sancisce l’illegittimità giuridica della tecnica del PDA FRANCESE “TASSO D’INGRESSO” perché il metodo usa dei DEBITI RESIDUI NON equi matematicamente rispetto alla tecnica del PDA FRANCESE “NUOVO AD OGNI RATA” che ha, invece, DEBITI RESIDUI equi da un punto di vista matematico.
In particolare, la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere del 20/01/2015 n. 79, Dott.ssa Iolanda Mondo in una causa dove l’intermediario è Unicredit S.p.a. ha stabilito che “… (…) …. a parere di questo giudice, nell’elaborazione del piano di ammortamento, la banca deve rispettare le condizioni contrattuali nel rispetto della buona fede e della diligenza (artt. 1374 e 1375 c.c.).… (…) …. Il METODO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE in caso di mutuo a TASSO VARIABILE, come constatato dal c.t.p. prima, e dal c.t.u. poi, per il mutuo de quo, è stato elaborato dalla banca calcolando la QUOTA DI CAPITALE delle rate come se il tasso di interesse fosse sempre uguale per tutta la durata dei 20 anni al tasso iniziale del 5,2350%, ma tale non è la pattuizione del tasso in misura variabile. Ciò avviene, come anche sostenuto dall’officiato c.t.u., al fine di rendere più semplice e lineare il calcolo. Invero in tal modo il mutuatario, considerato che la rata rimane costante, per cui paga sempre la stessa somma nonostante abbia stipulato un mutuo a tasso variabile, non beneficia della variazione in ribasso del tasso nella restituzione della QUOTA CAPITALE. Il mutuatario restituisce meno capitale e quindi paga somme in più, non dovute in forza della pattuizione del tasso di interesse in misura variabile. Pertanto, nel caso di specie, ciò ha comportato che, nel momento del pagamento della sorte capitale residua per l’ESTINZIONE ANTICIPATA, il mutuatario ha dovuto pagare una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe pagato se la rata fosse stata rideterminata non solo nella quota interessi, ma anche nella quota capitale a ogni variazione di tasso. A parere di questo giudicante si ritiene pertanto che nel caso di specie non sono state rispettate le condizioni contrattuali, risultando violata la clausola sulla pattuizione del tasso di interesse variabile”.