TRIBUNALE DI BERGAMO, SENTENZA DEL 21-03-2023 EX 281SEXIES CPC

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Un piccolo spiraglio di luce sulla VERITÀ STORICA (nel nostro caso MATEMATICA) si manifesta con questa sentenza ex 281sexies c.p.c. del 21/03/2023 del Tribunale di Bergamo, giudice Dott. Bruno Conca.

Si legge nella motivazione della sentenza che con riferimento a 2 MUTUI “l’esperita CTU ha rideterminato il rapporto dare-avere fra le parti così concludendo: “Nei contratti oggetto di causa non si è ravvisato alcun superamento del tasso soglia usura considerando come indicato dal quesito sia gli interessi corrispettivi che moratori. Per entrambi i mutui oggetto di causa il metodo di ammortamento utilizzato per il calcolo delle rate è costruito in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA che comporta l’applicazione di un TASSO ANNUO EFFETTIVO maggiore rispetto al TASSO ANNUO NOMINALE indicato in contratto e la possibile applicazione di INTERESSI ANATOCISTICI. Nel caso di applicazione della sanzione prevista dall’art. 117 TUB il mutuatario dovrebbe avere un totale di euro 77.959,36 euro per il mutuo N° 1 6504675 e la successiva rinegoziazione N° 73102696 e un totale di 36.251,18 euro per il mutuo N° 73100375. Tali importi sarebbero eventualmente da decurtare al totale degli importi intimati dalla Banca … (…) … Il saldo sarebbe quindi a credito del mutuatario di 4.819,46 euro per il mutuo N°1 6504675 e la successiva rinegoziazione N° 73102696 e a debito del mutuatario di euro 177.350,31 euro per il mutuo N° 73100375 … (…) … Ne segue che, sebbene per un importo rideterminato sulla base della CTU, permane il diritto di esecuzione da parte della Banca e, per essa, della Cessionaria … (…) … Conclusivamente, il diritto di agire esecutivamente è pienamente confermato, le domande ulteriori di parte opponente debbono essere respinte, il credito della mutuante va rideterminato nella misura quantificata dal CTU, per le ragioni motivatamente espresse da quest’ultimo, senza censura di metodo o di merito. In punto spese, la parziale reciproca soccombenza giustifica la loro compensazione”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”