Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto
Il giudice Jacqueline Monica Magi del Tribunale Penale di Pistoia con l’ordinanza ex art. 410 bis c.p.p. del 01/03/2023 ha dichiarato nullo il DECRETO DI ARCHIVIAZIONE oggetto di reclamo e ordinato la restituzione degli atti al GIP che ha emesso il provvedimento.
Si legge nell’ordinanza ex art. 410 bis c.p.p. del 01/03/2023 del giudice Jacqueline Monica Magi che “Rilevano i reclamanti odierni che nulla è stato considerato in ordine al regime degli interessi sotto il profilo dell’ANATOCISMO e della CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE o COMPOSTA e ciò sia nella consulenza del dr. xxxxxx sia nel decreto di archiviazione, non avendo il Gip data alcuna risposta in merito alle osservazioni sul punto fatte dagli opponenti. Il decreto di archiviazione disposto dal Gip sarebbe quindi carente di risposte alle precise osservazioni svolte dagli odierni reclamanti in sede di opposizione all’archiviazione in punto di CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI e di ANATOCISMO. Osserva questo giudice che nel decreto di archiviazione il Gip affronta il tema in modo alquanto frettoloso, non entrando nello specifico delle conseguenze differenti in caso di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE o COMPOSTA degli interessi e dell’ANATOCISMO e su questo preciso punto omette di prendere in considerazione l’atto di opposizione all’archiviazione, non fornendo sul punto una esaustiva risposta. Il decreto di archiviazione quindi non risponde a tutte le osservazioni e per questo va dichiarato nullo e gli atti vanno rinviati al Gip procedente.”
Ci segnala il Dott. Carmine Mario Germinara CTP dei reclamanti che sia il Consulente del GIP sia lo stesso magistrato NON hanno tenuto in considerazione il quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto.
Si rinvia all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020, all’articolo IL PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE” DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA È ILLECITO CIVILMENTE E PENALMENTE del 23 marzo 2020, all’articolo IL REATO DI USURA NELLA FORMA IN CONCRETO UTILIZZANDO IL PARAMETRO DELLA RESCISSIONE PER LESIONE del 07 marzo 2023, all’articolo TASSO CORRISPETTIVO: IL REATO-MEZZO DI TRUFFA AGGRAVATO EX ART. 61, COMMA 1, N. 2, C.P. DALLA CONNESSIONE CON IL REATO-FINE DI USURA NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO RATEALE del 22 marzo 2020 e all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020.