Si evidenziano i dati di un mutuo a TASSO FISSO dove un intermediario (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO) si è inventato un regolamento contrattuale per incassare MAGGIORI INTERESSI CORRISPETTIVI nell’illecito REGIME COMPOSTO.
Per comprendere la “manipolazione della matematica” dei Bancari latu sensu della BNL in questa tipologia di mutuo denominato “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO”, si rinvia alle nozioni matematiche, empiriche e giuridiche illustrate sia nell’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” del 06 agosto 2020 sia nell’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 sia nell’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 sia nell’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI del 26 aprile 2021 sia nell’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE del 25 marzo 2021.
Di “manipolazione della matematica” da parte dei Bancari latu si è dimostrato ulteriormente sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO del 14 luglio 2023 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE del 09 maggio 2021 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 28 aprile 2022 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021 sia nell’articolo GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 del 23 agosto 2021 sia nell’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 del 26 maggio 2020 sia nell’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) del 20 luglio 2020 sia nell’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (TASSO FISSO) del 19 aprile 2020 sia nell’articolo PROVE MATEMATICHE, EMPIRICHE E GIURIDICHE A SOSTEGNO DELL’ILLECITÀ DEL PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (TASSO FISSO) sia nell’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020 sia nell’articolo ANALISI TECNICA COMPLETA E ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE DI UN MUTUO del 25 luglio 2020 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 08 marzo 2023 sia nell’articolo GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 del 23 agosto 2021 sia nell’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 del 26 maggio 2020.
In particolare, per comprendere la “manipolazione della matematica” dei Bancari latu sensu della BNL in questa tipologia di mutuo denominato “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO”, si evidenzia che la decisione della CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 ha riguardato un mutuo a TASSO VARIABILE di UNICREDIT dove non solo i Bancari latu sensu hanno previsto nel contratto espressamente l’illecita ex art. 1374 c.c. metodologia di calcolo del c.d. PIANO DI AMMORTAMENTO “TASSO D’INGRESSO” al posto della lecita ex art. 1374 c.c. metodologia di calcolo del c.d. PIANO DI AMMORTAMENTO “NUOVO AD OGNI RATA” ma dove gli stessi, SENZA averlo stabilito espressamente nel regolamento pattizio, hanno anche calcolato, con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO insieme al tasso mensile NON equivalente e alla ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE, le QUOTE CAPITALI e i conseguenziali DEBITI RESIDUI del c.d. PIANO DI AMMORTAMENTO “TASSO D’INGRESSO” allegato in atto utilizzando il non previsto TASSO ANNUO del 5,50% al posto del TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 2,40%. Conseguentemente, la manipolazione dei Bancari latu sensu di UNICREDIT della regola matematica del REGIME COMPOSTO di moltiplicazione fra il precedente DEBITO RESIDUO e il TASSO ANNUO o PERIODALE allo scopo di determinare la QUOTA INTERESSE attraverso la metodologia di calcolo del c.d. PIANO DI AMMORTAMENTO “TASSO D’INGRESSO”, non solo utilizza il meccanismo secondario di anatocismo del tasso mensile NON equivalente discendente dai vari TASSI ANNUI VARIABILI ma tali tassi periodali sono applicati su una sequenza di QUOTE CAPITALI e di conseguenziali DEBITI RESIDUI che comportano il pagamento, a parità di condizioni, di MAGGIORI INTERESSI CORRISPETTIVI (al momento del contratto sussiste una TENTATA TRUFFA ulteriore di euro 7.471,94). Infatti, se i Bancari latu sensu di UNICREDIT avessero utilizzando il TASSO ANNUO del 2,40% espressamente previsto nel regolamento contrattuale impiegando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE , gli stessi avrebbero determinato una sequenza di QUOTE CAPITALI e di conseguenziali DEBITI RESIDUI del sistema “FRANCESE” che avrebbero comportato una maggiore restituzione di componente capitale e, quindi, dei valori minori dei DEBITI RESIDUI su cui applicare i TASSI ANNUI VARIABILI vigenti.
Si allega in questa sede il prospetto della TENTATA TRUFFA di ulteriori euro 7.471,94 da parte dei Bancari latu sensu di UNICREDIT rinviando per i dettagli empirici esaustivi all’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 del 26 maggio 2020.
Fatta questa importante premessa del mutuo UNICREDIT, si evidenzia che i Bancari latu sensu della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO hanno utilizzato sicuramente il regolamento contrattuale “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” dal 2007 al 2015 e, quindi, tutti gli artifici contabili presenti nell’atto di mutuo che si illustreranno a seguire provano “aldilà di ogni ragionevole dubbio“ ex art. 533, comma 1, c.p.p. il loro dolo sia del reato di TRUFFA, sia del reato di USURA sia del reato di AUTORICICLAGGIO.
Inoltre, il PIANO DI AMMORTAMENTO pattizio “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” ideato dai Bancari latu sensu della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, PDA inedito in quanto non presente in alcun testo accademico, accentua la manipolazione della regola matematica del REGIME COMPOSTO di moltiplicazione fra il precedente DEBITO RESIDUO e il TASSO ANNUO o PERIODALE allo scopo di determinare la QUOTA INTERESSE perché determina un quantitativo certo di MAGGIORI INTERESSI CORRISPETTIVI direttamente quantificabile alla data del contratto. In altre parole, sin da quando i finanziati si recano dal notaio è convenzionalmente stabilito un PIANO DI AMMORTAMENTO inedito da un punto di vista matematico che determina un quantitativo certo ulteriore di TRUFFA CONSUMATA rispetto a quello derivante dalla prassi illecita ex art. 821, comma 3, c.c. di applicazione del noto sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata.
Non solo, il PROSPETTO INFORMATIVO BNL “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” del 23/03/2015 “magnifica” questa “invenzione contrattuale” dei Bancari latu sensu di un PIANO DI AMMORTAMENTO inedito rispetto al noto sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata presente nei testi dottrinali matematici in quanto è allegata l’affermazione che si tratta di “un mutuo ipotecario a tasso fisso e a rate predeterminate crescenti ogni cinque anni, pensato per chi – soprattutto giovani e giovani coppie – non possiede un reddito attuale elevato e conta su maggiori disponibilità future; oppure per chi desidera rate iniziali più “comode” in concomitanza di altri impegni finanziari e vuole pianificare un rimborso più impegnativo con il passare del tempo, soggetto ad incrementi ogni 5 anni in misura prefissata e determinati in contratto”: la realtà matematica-empirica conseguente all’applicazione alle norme pattizie “smaschera” “aldilà di ogni ragionevole dubbio“ ex art. 533, comma 1, c.p.p. il loro doloso obbiettivo di incassare ULTERIORI INTERESSI CORRISPETTIVI nell’illecito REGIME COMPOSTO ex art. 821, comma 3, c.c. rispetto a quelli dell’illecito sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata classico.
ATTO DI MUTUO BNL “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” DEL 11/12/2007
PROSPETTO INFORMATIVO BNL “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” DEL 23/03/2015
A seguire, i principali artifici contabili presenti nel regolamento contrattuale del mutuo del 11/12/2007 sono:
- Con il TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 5,630% NON è previsto espressamente l’applicazione del REGIME SEMPLICE degli interessi per la determinazione delle 6 rate contrattuali (il realtà le rate sono 7 perché il valore numerico della 360esima del PIANO DI AMMORTAMENTO “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” è ulteriormente diverso). Infatti, se l’atto di mutuo avesse previsto effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE, nel regolamento contrattuale sarebbe stato necessariamente stabilito anche che il valore della rata costante posticipata si doveva determinare con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto: solo con la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento” le parti sanno esattamente quale deve essere l’importo della rata corretto che rispetta la volontà pattizia. Pertanto, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN GENERALE del TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 5,630% perché il finanziato non sa né come sono state calcolate le 7 rate contrattuali né come sono state determinate le QUOTE CAPITALI e i conseguenziali DEBITI RESIDUI; inoltre, il mutuatario non può nemmeno ricorrere alle informazioni dei testi accademici matematici dove si illustra nel REGIME SEMPLICE il sistema “LINEARE” della rata costante posticipata perché tale sistema non è stato richiamato nemmeno genericamente dall’atto di mutuo;
- Con il TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 5,630% NON è previsto espressamente l’applicazione del REGIME COMPOSTO degli interessi per la determinazione delle 6 rate contrattuali (il realtà le rate sono 7 perché il valore numerico della 360esima del PIANO DI AMMORTAMENTO “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” è ulteriormente diverso): pertanto, vi è INDETERMINATEZZA IN GENERALE del TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 5,630% perché il finanziato non sa né come sono state calcolate le rate contrattuali né come sono state determinate le QUOTE CAPITALI e i conseguenziali DEBITI RESIDUI; inoltre, il mutuatario non può nemmeno ricorrere alle informazioni dei testi accademici matematici dove si illustra nel REGIME COMPOSTO il solo sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata perché tale sistema non è stato richiamato nemmeno genericamente dall’atto di mutuo;
- È previsto espressamente nell’atto di mutuo che il quantitativo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO deve essere calcolato tenendo conto anche del giorno di svincolo del pegno del 26/12/2007: questa prassi contrattuale prevede, quindi, l’incasso truffaldino di 1 giorno di PREAMMORTAMENTO non dovuto (analoga prassi è descritta nell’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464). Infatti, è regola che il giorno in cui si mette a disposizione una somma di denaro non produca interessi e che quest’ultimi maturino dal giorno successivo. In altre parole, è pacifico che se qualcuno ti presta i soldi oggi e tu glieli restituisci domani, la somma di denaro produce 1 giorno di interesse e NON 2 giorni di interesse;
- È previsto espressamente nell’atto di mutuo il TASSO ANNUO EFFETTIVO del 5,77756500% ma NON è stabilito espressamente come sia stato calcolato. Dall’osservazione empirica tale aliquota risulta precisata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO senza tenere conto del quantitativo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO del periodo dal 26/12/2007 compreso al 31/01/2008 calcolati con il TASSO MENSILE CONTRATTUALE del 0,48749998 (TAN ANNUO del 5,884999976%) e pagati anticipatamente alla data di svincolo del pegno del 26/12/2007 e senza tenere conto dell’attualizzazione della SOMMA EROGATA di euro 160.000,00 dalla data dello svincolo del pegno del 26/12/2007 alla data dell’atto di mutuo del 11/12/2007. Conseguentemente, vi è INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 5,630% e, nel caso di riconoscimento della sussistenza dell’illecito REGIME COMPOSTO ex art. 821, comma 3, c.c., vi è anche l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE dello stesso;
- Per l’applicazione del TASSO DI MORA CONTRATTUALE del 9,09% nell’atto di mutuo è prevista la metodologia di conteggio illecita ex art. 821, comma 3, c.c. dell’ANNO “MISTO”: conseguentemente, vi è INDETERMINATEZZA del TASSO DI MORA CONTRATTUALE del 9,09% perché al finanziato non è rappresentato il TASSO DI MORA EFFETTIVO del 9,21625%.
Da un punto di vista empirico, se si applica il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente contrattuale dello 0,46916666% con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE si dimostra che le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo dal 29/02/2008 al 31/01/2038 hanno il TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 5,629954920275%, cioè una percentuale pressoché identica al TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 5,630%. Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Da un punto di vista empirico, se si applica il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile equivalente dello 0,469162910022924% con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE si dimostra che le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo dal 29/02/2008 al 31/01/2038 hanno il TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 5,7775261394009%, cioè una percentuale pressoché identica al TASSO ANNUO EFFETTIVO CONTRATTUALE del 5,77756500%. Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Da un punto di vista empirico, il quantitativo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO contrattualmente previsto per periodo dal 26/12/2007 compreso al 31/01/2008 calcolato con il TASSO MENSILE CONTRATTUALE del 0,48749998% (TAN ANNUO del 5,884999976%) e pagato anticipatamente alla data di svincolo del pegno del 26/12/2007 è pari ad euro 962,00 e genera una TENTATA TRUFFA DEL PREAMMORTAMENTO di euro 40,92 perché sono contrattualmente previsti 37 giorni anziché 36. Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Da un punto di vista empirico, se si applica il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. tenendo conto degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO di euro 962,00 pagati anticipatamente alla data di svincolo del pegno del 26/12/2007 e tenendo conto dell’attualizzazione della SOMMA EROGATA di euro 160.000,00 dalla data dello svincolo del pegno del 26/12/2007 alla data dell’atto di mutuo del 11/12/2007, si dimostra che le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo dal 29/02/2008 al 31/01/2038 hanno il TAN REALE FINANZIAMENTO del 5,783529690364%, cioè una percentuale diversa e più alta di quella del TASSO ANNUO EFFETTIVO CONTRATTUALE del 5,77756500%. Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, da un punto di vista matematico, empirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”
Occorre, però, evidenziare che nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 11/12/2007 di BNL i Bancari latu sensu NON hanno previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..
Da un punto di vista empirico, se si applica l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. tenendo conto degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO di euro 962,00 pagati anticipatamente alla data di svincolo del pegno del 26/12/2007 e tenendo conto dell’attualizzazione della SOMMA EROGATA di euro 160.000,00 dalla data dello svincolo del pegno del 26/12/2007 alla data dell’atto di mutuo del 11/12/2007, si dimostra che le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo dal 29/02/2008 al 31/01/2038 hanno l’aliquota del TAN REALE FINANZIAMENTO del 9,380348022647%, cioè una percentuale diversa e più alta di quella del TASSO ANNUO EFFETTIVO CONTRATTUALE del 5,77756500%. Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale se si applica l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” tenendo conto degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO di euro 962,00 pagati anticipatamente alla data di svincolo del pegno del 26/12/2007 e tenendo conto dell’attualizzazione della SOMMA EROGATA di euro 160.000,00 dalla data dello svincolo del pegno del 26/12/2007 alla data dell’atto di mutuo del 11/12/2007, si dimostra che le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo dal 29/02/2008 al 31/01/2038 hanno il TAN REALE FINANZIAMENTO con una aliquota di valore spropositato negativo conseguente alla problematica dell’ASINTOTO VERTICALE dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE e, quindi, una percentuale inconfrontabile con quella del TASSO ANNUO EFFETTIVO CONTRATTUALE del 5,77756500%.
Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica dell’ASINTOTO VERTICALE, in questa sede si dà una spiegazione SEMPLIFICATA da un punto di vista empirico: con ASINTOTO VERTICALE si intende che, a determinate condizioni di TASSO ANNUO, di NUMERO DI RATE, di PERIODICITÀ DI PAGAMENTO e di PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI, NON si riesce a determinare il valore numerico della rata costante posticipata conseguenziale all’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE perché NON esiste una percentuale applicabile. Infatti, quando si usa l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE, subito prima dell’ASINTOTO VERTICALE, la percentuale applicabile ha valori spropositati positivi mentre, subito dopo all’ASINTOTO VERTICALE, la percentuale applicabile ha valori spropositati negativi. Per far comprendere questo fenomeno matematico, si fornisce una tabella dove: a) i valori percentuali di TASSO ANNUO indicati sono usati per determinare una rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO calcolata con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso periodale NON equivalente e, questa rata costante posticipata del REGIME ESPONENZIALE, deve avere lo stesso valore numerico di quello della rata costante posticipata conseguenziale all’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE da calcolare con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso periodale equivalente; b) i valori percentuali di TASSO ANNUO indicati sono arrotondati a due decimali e, quindi, NON determinano il punto esatto dell’ASINTOTO VERTICALE: in altre parole, il valore numerico della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO calcolata con i valori percentuali di TASSO ANNUO indicati, lo si può ottenere con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con valori percentuali di TASSO ANNUO spropositati positivi se l’importo è appena più piccolo di quello della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO, e con valori percentuali di TASSO ANNUO spropositati negativi se l’importo è appena più grande di quello della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO; c) in altri termini, i valori percentuali di TASSO ANNUO arrotondati a due decimali della tabella servono per evidenziare approssimativamente dove NON esiste una percentuale applicabile per determinare il valore numerico della rata costante posticipata conseguenziale all’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE.
Si evidenzia che il mutuo di euro 1.000.000,00 oggetto della sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 13-02-2018 N. 1558 ha 360 rate costanti posticipate mensili di euro 5.553,05 del REGIME COMPOSTO calcolate con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso mensile NON equivalente discendente dal TASSO ANNUO FISSO del 5,30%. Ora, se si usa il 5,33% della tabella, si ottiene nel REGIME COMPOSTO la rata costante posticipata di euro 5.571,69 (rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO): questo medesimo importo di rata precisato utilizzando l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE necessita dell’impiego del TASSO ANNUO spropositato negativo del – 28.280,656% (rata 11bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO). Ulteriormente, se si usa il 5,32885667800%, si ottiene nel REGIME COMPOSTO la rata costante posticipata più piccola di euro 5.570,98 (rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO): questo medesimo importo di rata precisato utilizzando l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale i in t_m del REGIME SEMPLICE necessita dell’impiego del TASSO ANNUO spropositato positivo del 368.739,567% (rata 11bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO). Conseguentemente, sarebbe bastato il tasso contrattuale del 5,33% della tabella per ostacolare la determinazione della prima storica sentenza in Italia che ha dichiarato illecito il sistema FRANCESE perché sarebbe stato difficile per il CTU Dott. Florio e per il Giudice Dott. Alinante spiegare la necessità dell’utilizzo del TASSO ANNUO spropositato negativo del – 28.280,656% per precisare la medesima rata costante posticipata di euro 5.571,69 impiegando l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE (rata 11bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO) anche perché questo importo di rata determina il pagamento della somma complessiva degli INTERESSI CORRISPETTIVI di euro 2.005.8008,40 – 1.000.000,00 = 1.005.808,40.
Quanto al PIANO DI AMMORTAMENTO “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” inedito da un punto di vista matematico che determina un quantitativo ulteriore di TRUFFA CONSUMATA rispetto a quello derivante dalla prassi illecita ex art. 821, comma 3, c.c. di applicazione del noto sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata classico, si evidenzia che se fosse stato applicato il sistema “FRANCESE” con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente contrattuale dello 0,46916666% con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE si sarebbe determinata la rata costante posticipata di euro 921,56. Questo calcolo è possibile ottenerlo con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
Se si confrontano i dati del PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” inedito da un punto di vista matematico con i dati del PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE” conseguenziale alla determinazione della rata costante posticipata di euro 921,56 è evidente un quantitativo ulteriore certo di TRUFFA CONSUMATA pari ad euro 20.903,07. Non solo, in qualsiasi momento temporale, se si determina un’ESTINZIONE ANTICIPATA, i Bancari latu sensu della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO hanno la contezza di incassare un quantitativo ulteriore di TRUFFA CONSUMATA pari alla differenza fra il DEBITO RESIDUO del PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” e il DEBITO RESIDUO del PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE” classico. Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Si può dimostrare ulteriormente “aldilà di ogni ragionevole dubbio“ ex art. 533, comma 1, c.p.p. il dolo dei Bancari latu sensu della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO sia del reato di TRUFFA, sia del reato di USURA sia del reato di AUTORICICLAGGIO e, cioè, si può dimostrare empiricamente che nel mutuo BNL “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” la loro scelta di “rate predeterminate crescenti ogni cinque anni” non è casuale per ottenere un quantitativo ulteriore certo di TRUFFA CONSUMATA rispetto a quello derivante dalla prassi illecita ex art. 821, comma 3, c.c. di applicazione del noto sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata classico.
Infatti, nel rinviare sia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023, se si “manipolano” le regole matematiche ipotizzando un PIANO DI AMMORTAMENTO con le rate contrattuali INVERTITE, cioè dalla più alta alla più bassa, e lo si confronta con il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” del 11/12/2007, sebbene non vi sia alcuna differenza numerica di INTERESSI CORRISPETTIVI da pagare a scadenza, in qualsiasi momento temporale, se si determina un’ESTINZIONE ANTICIPATA, si ha la contezza di incassare un quantitativo ulteriore di TRUFFA CONSUMATA pari alla differenza fra il DEBITO RESIDUO del PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” e il DEBITO RESIDUO del PIANO DI AMMORTAMENTO RATE INVERTITE. Ovviamente, il TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO dell’ipotetico PIANO DI AMMORTAMENTO RATE INVERTITE calcolato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE è pari al 6,871445813924% e, quindi, è più alto del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” del 5,7775261394009% evidenziato in precedenza. Pertanto, con questa ulteriore ipotetica manipolazione si è dimostrato che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” non è stato fatto casualmente.
Questi calcoli dell’ipotetica manipolazione NON possono essere effettuati con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Il combinato disposto delle norme dell’atto di mutuo del 11/12/2007 di BNL determina l’USURARIETÀ della convenzione.
Nel rinviare sia all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO del 21 marzo 2020 sia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA del 25 aprile 2020 sia all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC del 21 marzo 2020 sia all’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI del 27 marzo 2020, la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Conseguentemente, dato che la Banca d’Italia ha escluso in maniera tacita nelle “Istruzioni” vigenti alla data dell’atto di mutuo del 11/12/2007 di BNL il COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644, comma 4, c.p. del DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, il solo utilizzo di tale COSTO EFFETTIVO illecito nella determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico configura il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo se si applicano i principi di diritto della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669. Naturalmente, il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo si determina quando, oltre al DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, si utilizzano anche i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come inclusi nelle “Istruzioni” vigenti alla data del contratto.
Si può determinare il quantitativo della TENTATA TRUFFA GLOBALE se si riconosce che il REGIME COMPOSTO utilizzato nel mutuo BNL “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” sia illecito ex art. 821, comma 3, c.c.. Infatti, se si impiega la rata di euro 759,93 determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti discendenti dal TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 5,630% con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. e la data di inizio ammortamento del 31/01/2008, si può determinare il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA DELL’AMMORTAMENTO del TASSO CORRISPETTIVO utilizzando le evidenze numeriche del PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO”.
Inoltre, ai fini della verifica dell’USURARIETÀ della convenzione bisogna tenere conto anche del quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA del PREAMMORTAMENTO del TASSO CORRISPETTIVO di euro 40,92 determinato semplicemente con una sottrazione algebrica fra l’importo del PREAMMORTAMENTO BANCA di euro 962,00 pagato anticipatamente alla data di svincolo del pegno del 26/12/2007 e il PREAMMORTAMENTO conforme all’art. 821, comma 3, c.c. di euro 921,08.
Pertanto, ai fini della verifica dell’USURARIETÀ della convenzione, il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE ANATOCISTICO GLOBALE o TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE del TASSO CORRISPETTIVO di euro 79.129,64 è determinato semplicemente con una sottrazione algebrica fra l’importo complessivo degli INTERESSI EFFETTIVI BANCA previsti dalle norme dell’atto di mutuo pari ad euro 193.625,52 e gli INTERESSI EFFETTIVI conformi all’art. 821, comma 3, c.c. pari ad euro 114.495,88 mentre il DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO ANATOCISTICO GLOBALE o TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE conteggiato con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE è pari ad euro 48.775,01 (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA. In questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0
A seguire l’allegato della TENTATA TRUFFA GLOBALE determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo complesso.
La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza solo il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE GLOBALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA GLOBALE ATTUALIZZATA del TASSO CORRISPETTIVO di euro 48.775,01 e tiene conto dell’attualizzazione della SOMMA EROGATA di euro 160.000,00 dalla data dello svincolo del pegno del 26/12/2007 alla data dell’atto di mutuo del 11/12/2007, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 9,380341583915%: conseguentemente, si configura l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo e soggettivo perché matematicamente è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 9,090% vigente alla data dell’atto di mutuo del 11/12/2007 (si rinvia alla giurisprudenza del GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, del TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, del TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8, della PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022, della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, del TRIBUNALE PENALE ROMA, ORDINANZA GIP DEL 04-01-2023, del TRIBUNALE DI LATINA, SENTENZA DEL 19-01-2023 N. 118).
Si evidenzia che l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 9,380341583915% determinata con la formula prevista dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni USURA, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è identica a quella del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366): conseguentemente, vi è prova matematica della correttezza della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica).
Ulteriormente, se si tiene conto anche della spesa una tantum di Istruttoria di euro 200,00 da pagare contestualmente all’erogazione e della spesa ricorrente per Assicurazione di euro 2,88 da riscuotere al pagamento di ogni rata di ammortamento stabiliti espressamente nell’atto di mutuo del 11/12/2007 di BNL, cioè se si utilizza anche i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come inclusi nelle “Istruzioni” vigenti alla data del contratto del 11/12/2007, si precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 9,436021670114%: conseguentemente, è confermata l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo e soggettivo perché matematicamente è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 9,090% vigente alla data dell’atto di mutuo del 11/12/2007.
A seguire l’allegato del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo complesso.
Nel rinviare sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023 sia all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale si evidenzia che da un punto di vista matematico dell’atto di mutuo del 11/12/2007 di BNL NON può essere calcolato il COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644, comma 4, c.p. del DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE perché sussiste la problematica dell’ASINTOTO VERTICALE che determina un valore percentuale di TASSO ANNUO negativo (nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA, in questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE che deve essere impiegata quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m
che, in questo caso, NON può essere utilizzata).
In conclusione, nel rinviare all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020, i conteggi matematici – empirici di questo mutuo accertano “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la responsabilità penale dell’intermediario per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO nell’atto di mutuo del 11/12/2007 di BNL e, quindi, per NON aver evitato la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA.