PROTEZIONE DEI CONSUMATORI: LA COMMISSIONE RIVEDE LE NORME DELL’UE SUL CREDITO AL CONSUMO

La Commissione europea ha proposto il 30 giugno 2021 la revisione di due normative dell’UE per rafforzare i diritti dei consumatori in un mondo ridefinito dalla digitalizzazione e dalla pandemia di COVID-19. La Commissione rinforza la rete di sicurezza dei consumatori dell’UE, ad esempio facendo in modo che i prodotti pericolosi siano richiamati dal mercato o che le offerte di credito siano presentate ai consumatori in maniera chiara e facilmente leggibile su dispositivi digitali. La proposta aggiorna sia la vigente direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, sia le norme dell’UE sul credito al consumo a tutela dei consumatori.

La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori ha istituito un quadro armonizzato a livello dell’UE per il credito al consumo e ha fornito una solida base per garantire ai consumatori europei un accesso equo al credito. Tuttavia, dall’entrata in vigore della direttiva nel 2008 la DIGITALIZZAZIONE ha profondamente modificato il processo decisionale e le abitudini dei consumatori in generale.

Scopo della revisione è far fronte a questi sviluppi e, quindi, in primo luogo adattare la normativa europea al nuovo contesto sociale per assicurare una maggior tutela dei consumatori nell’utilizzo dei dispositivi tecnologici/digitali, per poi passare ad interventi in grado di:

  • migliorare le norme sulla valutazione del merito creditizio, consentendo l’utilizzo di dati specifici il cui esame dovrebbe aumentare le possibilità di prevenire eventuali situazioni di sovraindebitamento;
  • includere tra i prestiti anche quelli più rischiosi attualmente non contemplati dal regolamento UE, come i prestiti inferiori a 200 euro;
  • limitare il costo del credito per i consumatori;
  • supportare i consumatori in difficoltà attraverso l’impiego di specifiche misure di concessione dei finanziamenti e servizi di consulenza sui debiti;
  • introdurre specifici requisiti per le imprese così da valorizzare maggiormente le esigenze dei consumatori, garantendo al tempo stesso che il proprio personale abbia un’adeguata conoscenza e competenza in materia di credito.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”