Diritti dei consumatori: se il tasso corrispettivo pattuito è diverso da quello promesso, il tasso è valido ma è possibile un risarcimento per responsabilità precontrattuale
La decisione in esame prende spunto da un caso in cui la ricorrente aveva richiesto, a seguito di offerta della banca, l’erogazione di un mutuo al tasso fisso di 1,9%, ma poi, senza che vi fosse stata alcuna comunicazione ulteriore, la minuta del contratto, prevedeva un tasso nella misura del 2,5%.
La ricorrente deduceva che a quel punto era stata “costretta” a stipulare il mutuo alle condizioni più onerose rispetto a quelle concordate per l’imminenza del rogito a cui il mutuo era finalizzato e chiedeva il ripristino delle condizioni promesse in origine.
La Banca aveva, dal canto suo, eccepito l’inammissibilità in sede di Arbitro Bancario Finanziario di una pronuncia avente natura costitutiva e comunque, nel merito, che l’offerta originaria specificava che le condizioni indicate erano valide fino alla fine di quel mese (mentre la stipula fu successiva per cause non imputabili alla stessa banca) e che l’offerta era subordinata all’approvazione degli organi deliberanti della banca.
Il Collegio di Coordinamento ha stabilito che “nei casi come quello di specie non è ravvisabile da parte dell’intermediario alcuna violazione di norme imperative, per cui resta esclusa l’applicabilità del regime delle nullità e, quindi, della sanzione prevista dal comma 7 dell’art. 117 T.U.B.”.
Il Collegio di Coordinamento ha tuttavia rilevato che ciò “non implica che il comportamento dell’intermediario debba necessariamente sfuggire a censura”, laddove esso sia “sindacabile sotto il profilo della buona fede, del dovere di correttezza e trasparenza delle informazioni e di corretta esecuzione delle operazioni, risultando idoneo ad integrare la responsabilità contrattuale, suscettibile di tutela risarcitoria (vedi Cass. n. 31600 del 2013)”.
In altre parole “la modifica unilaterale da parte dell’intermediario del tasso d’interesse relativo ad un contratto di mutuo comunicata al cliente pochi giorni prima della data fissata per la stipula del contratto e l’omesso invio preventivo del PIES non inficiano la validità della relativa clausola contrattuale, ma integrano ipotesi di RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE che dà diritto al cliente al risarcimento del danno che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 c.c.”
Esclusa quindi in radice la possibilità di rendere pronuncia costitutiva in applicazione dell’art. 117 TUB, il Collegio di Coordinamento ha comunque ritenuto di respingere il ricorso del cliente non avendo quest’ultimo dato prova, come era suo onere, della sussistenza dei presupposti della responsabilità dell’ente erogante ex art. 2697 c.c..