ABSTRACT
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE, SENTENZA DEL 04-06-2008 N. 14760, non ha nessuna rilevanzagiuridicala circostanza che, secondo il principio di diritto sancito dagli Ermellini nel 2008, ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria non può essere equiparato alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c.. Infatti, “costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria (Cass. 4/03/2012, 1118)”: conseguentemente, da una parte, la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 e, dall’altra, il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 danno rilevanzagiuridicaalla correttezza dell’aliquota delc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria e, quindi, la differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.
ARTICOLO
Disciplina applicabile nel Leasing in caso di Risoluzione Contrattuale
La Legge n. 124/2017 non contiene una disciplina transitoria che disciplini i contratti non esauriti alla data di entrata in vigore del29/08/2017 della legge stessa. Si pone pertanto la questione – di diritto intertemporale – di stabilire se ed in quale misura gli effetti dei rapporti sorti in un periodo in cui non vi era una previsione normativa volta a disciplinare la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO di LEASING PER INADEMPIMENTO dell’utilizzatore siano interessati dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 136 – 140 della Legge n. 124/2017.
Sul punto si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021. La S.C. ha ritenuto la legge 124/2017 (cosiddetta “legge sulla concorrenza”) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di LEASING FINANZIARIO in cui i presupposti della RISOLUZIONE PER L’INADEMPIMENTO dell’utilizzatore, previsti dal comma 137 in poi, non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore del29/08/2017.
Pertanto, «per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il FALLIMENTO dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra LEASING DI GODIMENTO e LEASING TRASLATIVO, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’articolo 1526 c.c. e non quella dettata dall’articolo 72- quater L. Fall.». A tale conclusione giungono le sezioni Unite dirimendo il contrasto relativo alla applicabilità dell’articolo 1526 del c.c. ai contratti di leasing risolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 del29/08/2017. Inoltre, secondo la Suprema corte, in base alla disciplina dettata dalla norma codicistica «in caso di FALLIMENTO dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex articolo 93 L. Fall., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa».
Rispettando i principi di diritto delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3930 del 13/02/2024 ha cassato con rinvio la sentenza di Corte d’appello Milano n. 2099/2020 depositata il 19/08/2020 che per il contratto di LEASING IMMOBILIARE, sottoscritto in data 07/11/2002 e risolto dalla banca BPM in data13/10/2016, ha ritenuto NON violato l’articolo 1526 c.c.