ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI BOLOGNA, DECISIONE DEL 02-03-2022 N. 3879

Premessa

Nel rinviare sia all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO, si presenta un esempio empirico (SOMMA EROGATA euro 1.000,00 da rimborsare in 4 rate costanti posticipate annuali al tasso annuo del 10,00%) che dimostra che si dichiara il FALSO matematico quando si afferma che il sistema “FRANCESE” ha una rata costante posticipata determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE), anziché essere inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO, è un “separato conteggio” in REGIME SEMPLICE.

Utilizzando l’esempio empirico precedente, a seguire una tabella che dimostra ulteriormente che, se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del sistema “FRANCESE” confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento, cioè l’unico valore che rispetta il principio di proporzionalità ex art. 821comma 3c.c., la rata costante posticipata determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE) sono inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO perché l’intermediario incassa maggiori INTERESSI CORRISPETTIVI. Conseguentemente, nel REGIME COMPOSTO NON vi sono delle QUOTE INTERESSE che maturano “in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento.”

Al contrario, sempre utilizzando l’esempio empirico precedente, di seguito una tabella che dimostra che, se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del sistema “LINEARE” con l’impostazione iniziale in t_0  confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento, cioè l’unico valore che rispetta il principio di proporzionalità, queste rate costanti posticipate determinate con l’impostazione iniziale in t_0  hanno un valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata IDENTICO a quello previsto obbligatoriamente dall’art. 821, comma 3, codice civile. Conseguentemente, nel REGIME SEMPLICE con l’impostazione iniziale in t_0 NON vi sono delle QUOTE INTERESSE che maturano “in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento.”

Commento alla giurisprudenza contraria

La decisione del Collegio di Bologna ABF del 02/03/2022 n. 3879 (Relatore MARCO MARTINO Membro designato dalla Banca d’Italia) ha per oggetto “un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16/06/2016 per l’importo di euro 130.000, da rimborsare in 180 rate mensili: nella decisione non è evidenziato il TASSO ANNUO CORRISPETTIVO, non è evidenziato il TASSO MENSILE CORRISPETTIVO, non è evidenziato il METODO DI CALCOLO da utilizzare per determinare il TASSO MENSILE CORRISPETTIVO, non è evidenziato la MODALITÀ della PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI, non è evidenziato l’IMPORTO DELLA RATA alla data del 16/06/2016.

Ulteriormente, nella decisione del Collegio di Bologna ABF del 02/03/2022 n. 3879 (Relatore MARCO MARTINO Membro designato dalla Banca d’Italia) si legge che dalla ricostruzione eseguita dal consulente tecnico di parte ricorrente, il piano di ammortamento nel contratto oggetto di causa è “alla “FRANCESE” sviluppato in REGIME COMPOSTO, in violazione dell’art. 1283 c.c., dell’art. 821 c.c., dell’art. 120 TUB e dell’art. 6 della Delibera CICR 09.02.00, che “il rapporto di finanziamento andrebbe ricalcolato in REGIME SEMPLICE con ristorno degli interessi anatocistici addebitati … dalla differenza tra i pagamenti effettuati in REGIME COMPOSTO e quelli invece che avrebbero dovuto essere corrisposti in REGIME SEMPLICE si determina che sul contratto oggetto di esame sono stati pagati € 1.425.97 di interessi anatocistici, che “nel contratto di mutuo fondiario non viene indicato il TAE (tasso annuo effettivo), ovvero il tasso effettivamente applicato con gli effetti della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA e che “l’indicazione in contratto di un TAN (che ai sensi dell’art. 821 c.c. è necessariamente in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE) e l’applicazione di un piano di ammortamento alla “FRANCESE” in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, genera un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto, ciò comporta la violazione degli articoli 1418, 1346 e 1284 c.c. e conseguente necessaria rideterminazione del saldo al TASSO LEGALE.

Infine, nella decisione del Collegio di Bologna ABF del 02/03/2022 n. 3879 (Relatore MARCO MARTINO Membro designato dalla Banca d’Italia) si legge che l’intermediario rileva che “in ordine all’anatocismo nel piano di ammortamento alla “FRANCESE”, per consolidato orientamento dell’Arbitro e della giurisprudenza il piano di ammortamento in esame, caratterizzato da rate di rimborso costanti in cui la quota capitale è crescente e viceversa quella degli interessi decresce, non dà luogo ad un effetto anatocisticoe che “in relazione alla mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAE, che porterebbe all’indeterminatezza del tasso di interesse, la normativa di trasparenza in vigore non prevede uno specifico obbligo normativo nel contratto di mutuo fondiario (cfr. ex multis Coll. Napoli, decisione n. 22391/2019)”.

Conseguentemente, parte ricorrente contesta l’illecità ex art. 821 c.c. del sistema “FRANCESE” per l’applicazione del REGIME COMPOSTO che genera la richiesta di restituzione dell’importo del DIFFERENZIALE FRA REGIME COMPOSTO E REGIME SEMPLICE o TRUFFA CONSUMATA (non è indicato nella decisione se l’importo è stato calcolato applicando il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m) e, in considerazione che in contratto non è indicato il TASSO ANNUO EFFETTIVO, contesta ex art. 6 della Delibera CICR 09.02.00 l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO della clausola del TASSO CORRISPETTIVO con richiesta dell’applicazione della SANZIONE del TASSO LEGALE ex art. 1284 c.c. (non è indicato nella decisione se la SANZIONE è stata calcolata applicando il REGIME SEMPLICE e se, quindi, è stata adoperata l’impostazione iniziale in t_0 o l’impostazione finale in t_m).

Quanto alla questione dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO della clausola del TASSO CORRISPETTIVO, essendo il contratto del 16/06/2016, l’art. 6 della Delibera CICR 09.02.00 NON era più vigente: infatti, il Provvedimento del 15/07/2015 n. 87795 (in G.U. del 29-07-2015 n. 174) in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” in vigore dal 01/10/2015 al 31/10/2016, con decorrenza dallo 01/10/2015: a) ha eliminato il riferimento tra le “fonti normative” della Delibera CICR del 2000 indipendentemente dall’emanazione di una delibera sostitutiva ex art. 120, comma 2, del TUB in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016; b) ha eliminato dal paragrafo “3. Fogli Informativi e Foglio Comparativo dei mutui” la dicitura “Qualora un contratto relativo a un’operazione di raccolta del risparmio o di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione; c) ha eliminato dal paragrafo “3. Contenuto dei contratti” la dicitura “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000, i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

Si evidenzia che il Provvedimento del 15/07/2015 n. 87795 (in G.U. del 29-07-2015 n. 174) in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” in vigore dal 01/10/2015 al 31/10/2016, cioè quello vigente alla data del contratto del 16/06/2016, riporta nel paragrafo “3. Contenuto dei contratti” la norma dell’art. 117comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi perchè è scritto sia che “I contratti indicano il tasso d’interesse e OGNI altro prezzo e condizione praticati” sia che la SANZIONE CIVILE per la violazione di questa norma è quella dell’art. 117, comma 7, del TUB (deve essere applicata quella tempo per tempo vigente visto che la data del contratto é del 16/06/2016). Inoltre, sempre nel Provvedimento del 15/07/2015 n. 87795 NULLA si dice sia nel paragrafo “8.2 Finanziamenti” sia nel paragrafo “4.2.4. Tasso Annuo Effettivo Globale” che l’aliquota del TAEG sostituisce quella del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) o che la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) è ricavabile dall’aliquota del TAEG.

Sempre in merito alla questione dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO della clausola del TASSO CORRISPETTIVO, essendo il contratto del 16/06/2016, era ancora vigente il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabiliva l’obbligo giuridico, esplicitato nelle note di redazione, che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)^t1/t2 – 1”, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO necessaria per il calcolo del tasso periodale equivalente.

Ancora, quanto alla questione dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO della clausola del TASSO CORRISPETTIVO, essendo il contratto del 16/06/2016, era vigente l’art. 117comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi che prevede “I contratti indicano il tasso d’interesse e OGNI altro prezzo e condizione praticati” stabilendo implicitamente cosa il regolamento contrattuale deve contenere per non comportare l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola relativa al TASSO ANNUO dell’interesse CORRISPETTIVO anche nel REGIME COMPOSTO degli interessi. In particolare, quest’ultima norma del TUB, nel prevedere che “I contratti indicano il tasso d’interesse e OGNI altro prezzo e condizione praticati”, alimenta una pretesa normativa ulteriore rispetto a quella della semplice presenza delle clausole nel documento contrattuale, esigendo l’indicazione il più possibile precisa delle condizioni in contratto perché la completezza – o autosufficienza – del testo contrattuale non si commisura solo sul numero delle clausole scritte, ma altresì sul contenuto esposto da ciascuna di esse.

Infine, quanto alla questione dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO della clausola del TASSO CORRISPETTIVO, essendo il contratto del 16/06/2016, era vigente l’art. 127 del TUB, comma 2, nella versione in vigore dal 18/12/2010 oggi che stabilisce che “Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice: per conseguenza, la sussistenza di una nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB deve obbligare il giudice a decretare la tutela più vantaggiosa per il finanziato se la causa è stata introdotta dopo il 19/09/2010 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto perchè l’art. 127 del TUBcomma 2 è una norma di natura processuale e non sostanziale. Dato che normalmente da un punto di vista empirico la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB è più vantaggiosa rispetto alla SANZIONE del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284comma 3c.c., il giudice scegliendo la SANZIONE CIVILE del TUB non preclude al finanziato la più ampia ed incisiva tutela di natura sanzionatoria.

Alla luce della normativa appena evidenziata, quanto alla questione dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO della clausola del TASSO CORRISPETTIVO, essendo il contratto del 16/06/2016, ha ERRATO sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico il Relatore MARCO MARTINO Membro designato dalla Banca d’Italia nella decisione del Collegio di Bologna ABF del 02/03/2022 n. 3879 a decretare che “l’indicazione del TAE in contratto non sia imposta dalla normativa vigente e che, comunque, il valore dello stesso è ricavabile dal TAEG/ISC (cfr. in tal senso Collegio di Bari, decisione n. 142/2019; Collegio di Roma, decisione n. 18299/2019). Questo Collegio condivide detto orientamento (così anche Collegio di Bologna, decisione n. 25502/21).”

Quanto alla contestazione di parte ricorrente dell’illecità ex art. 821 c.c. del sistema “FRANCESE” per l’applicazione del REGIME COMPOSTO che ha generato la richiesta di restituzione dell’importo del DIFFERENZIALE FRA REGIME COMPOSTO E REGIME SEMPLICE TRUFFA CONSUMATA, il Relatore MARCO MARTINO Membro designato dalla Banca d’Italia nella decisione del Collegio di Bologna ABF del 02/03/2022 n. 3879 ha decretato che nel sistema “FRANCESE” “ciascuna rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire (com’è corretto: gli interessi essendo il corrispettivo del godimento del denaro da altri concesso; cfr. l’art. 821, comma 3, c.c.)(cfr. ex multis Coll. Milano, n. 9732/2017, Coll. Roma, n. 3228/2016, Coll. Napoli, nn. 7015/2017 e 1127/2014).

Nel rilevare che il Relatore MARCO MARTINO Membro designato dalla Banca d’Italia attesta che l’art. 821, comma 3, c.c. prescrive il REGIME SEMPLICE e non il REGIME COMPOSTO come illustrato nell’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, il TEAM ROBYN HODE ITALIA si rammarica che lo stesso decreti una manipolazione della VERITÀ MATEMATICA: come scrive il nostro padre costituente Calamandrei in “Elogio di un giudice scritto da un avvocato”, la verità storica è spesso diversa dalla verità processuale e, la gente comune, si auspica che l’obiettivo fondamentale del giudice consista nel far emergere la verità storica affinché tra questa e il giudizio finale vi sia una perfetta coincidenza.

È infatti inequivocabile che il sistema “FRANCESE” ha una RATA COSTANTE POSTICIPATA specificata con le formule con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO e il suo conseguenziale PIANO DI AMMORTAMENTO è costruito anch’esso nel REGIME COMPOSTO degli interessi: per un’elementare spiegazione STORICAMENTE DATATA che “smaschera” questa alterazione della VERITÀ MATEMATICA del Relatore MARCO MARTINO Membro designato dalla Banca d’Italia si rinvia, in particolare, all’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I”. Inoltre, si rinvia all’articolo PROF. FRANCESCO SOAVE (LUGANO 1743 – PAVIA 1806), all’articolo PROF. A. CASANO DEL 1800, all’articolo BONFERRONI 1937 IL PRINCIPIO DI EQUITÀ E IL PIANO DI AMMORTAMENTO SONO LE 2 FASI MATEMATICHE DELLA STESSA MEDAGLIA, all’articolo BONFERRONI 1937 IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DETERMINA GLI INTERESSI EFFETTIVI, all’articolo BONFERRONI 1937 IL PIANO DI AMMORTAMENTO LINEARE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0, all’articolo LEVI 1953 CAPITALIZZAZIONE E SUO SIGNIFICATO, all’articolo LEVI 1953-1959 VINCOLO EPOCA DI RIFERIMENTO, all’articolo LEVI 1964 PRINCIPIO DI SCINDIBILITÀ, all’articolo BONFERRONI 1937, PIANO DI AMMORTAMENTO DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m, all’articolo VAROLI 1983, PIANO DI AMMORTAMENTO DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m, all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE e all’articolo RIVISTA ASSOBANK BANCHE&BANCHIERI 2/2015.

A seguire le altre decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario citate nella decisione del Collegio di Bologna ABF del 02/03/2022 n. 3879.

Sulla questione che “l’indicazione del TAE in contratto non sia imposta dalla normativa vigente e che, comunque, il valore dello stesso è ricavabile dal TAEG/ISC”

ABF COLLEGIO DI NAPOLI, Decisione n. 22391 del 03 ottobre 2019 (Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO Membro designato dalla Banca d’Italia)

ABF COLLEGIO DI BARI, Decisione n. 142 del 08 gennaio 2019 (Relatore ANDREA TUCCI Membro designato dalla Banca d’Italia)

ABF COLLEGIO DI ROMA, Decisione n. 18299 del 25 luglio 2019 (Relatore GRANATA ENRICO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari)

ABF COLLEGIO DI BOLOGNA, Decisione n. 25502 del 17 dicembre 2021 (Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d’Italia)

Sulla questione che nel sistema “FRANCESE” “ciascuna rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire (com’è corretto: gli interessi essendo il corrispettivo del godimento del denaro da altri concesso; cfr. l’art. 821, comma 3, c.c.)”

ABF COLLEGIO DI MILANO, Decisione n. 9732 del 03 agosto 2017 (Relatore ORLANDI Membro designato dalla Banca d’Italia)

ABF COLLEGIO DI ROMA, Decisione n. 3228 del 08 aprile 2016 (Relatore PETRILLO CHIARA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti)

ABF COLLEGIO DI NAPOLI, Decisione n. 1127 del 25 febbraio 2014 (Relatore MAIMERI FABRIZIO Membro designato dalla Banca d’Italia)

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”