Il diritto del cliente di ottenere a pagamento copia della documentazione ex art. 119, comma 4, TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nel rinviare all’articolo IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OTTENERE GRATUITAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MA ANCHE DOPO) IL PIANO DI AMMORTAMENTO COMPLETO DI TUTTI I DATI, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-10-2020 N. 24181, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 10-11-2020 N. 25158, all’articolo CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENTENZA DEL 05-07-2021 N. 1366, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-09-2021 N. 24641, all’articolo TRIBUNALE DI PISTOIA, SENTENZA DEL 14-09-2021 N. 733, con la decisione n. 15404 del 22 giugno 2021 il Collegio coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha espresso nella motivazione i seguenti principi relativi al diritto del cliente di ricevere copia della documentazione bancaria, con riferimento agli ESTRATTI del CONTO CORRENTE.
“5- A ben vedere, l’ordinamento appresta vari strumenti di tutela in favore del cliente: questi, in primis, ha il diritto di ottenere copia della documentazione contrattuale che lo riguarda, ai sensi dell’art. 117 del T.U.B.; ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 119, comma II, del T.U.B. e dell’art. 1832 cod. civ., cui fa rinvio l’art. 1857 cod. civ., di ricevere periodicamente copia degli estratti conto, ossia quei documenti riepilogativi che contengono, in ordine cronologico, tutte le operazioni a debito e a credito effettuate nel periodo considerato, ed il saldo disponibile; da ultimo, il correntista ha comunque sempre il diritto di richiedere ed ottenere copia della documentazione attestante le singole operazioni entro i limiti temporali imposti dalla norma di cui all’art. 119, comma IV, del T.U.B. Quindi, ove il correntista abbia omesso di conservare gli estratti conto che ha periodicamente ricevuto o sia rimasto inerte nel richiederne copia per tutto l’arco temporale in cui la banca è obbligata a tenerla a sua disposizione, non v’è motivo di giustificare l’ostensione di tale documentazione – che, in definitiva, costituisce un duplicato di quella già inviatagli – oltre il limite decennale imposto dalla norma di che trattasi (arg. in tal senso anche ex art.50 T.U.B., ove ai fini della prova del credito in fase monitoria si individua una correlazione tra gli estratti conto e la certificazione di conformità alle scritture contabili, il cui dovere di conservazione ha durata decennale ai sensi dell’art. 2220 cod. civ.). Né appare corretto ritenere, in assenza di uno specifico richiamo normativo o di un fondato appiglio, che l’estratto conto rientri nel più ampio genus della “documentazione contrattuale” di cui all’art.117 del T.U.B.
Dunque, per quanto interessa in questa sede, questo Collegio ritiene preferibile, in quanto più aderente al dettato normativo, l’applicazione estensiva del regime di cui all’art.119, comma IV, del T.U.B. anche agli estratti conto, attesa anche la circostanza, non trascurabile, della medesima collocazione sistematica delle norme in parola, indizio della scelta del legislatore di prevederne il medesimo regime, posto appunto che gli estratti conto altro non sono che la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni e considerato anche che l’interesse all’acquisizione degli estratti conto e delle singole operazioni che vi sono indicate è strettamente correlato”.