Dovere di agire informati dei consiglieri esecutivi e non esecutivi degli intermediari
Si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione del 19/04/2022 n. 12436 che “Senza dubbio la “riforma societaria” del 2003 ha espunto dall’incipit dell’art. 2392 c.c., comma 2, l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione. Senza dubbio il potere-dovere dei consiglieri deleganti ex art. 2381 c.c., u.c., di “agire in modo informato”, è destinato a “compiersi” in sede collegiale (“ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”: art. 2381 c.c., u.c., seconda parte). Senza dubbio i consiglieri deleganti non sono, diversamente dai sindaci, investiti del potere-dovere (ex art. 2403 bis c.c., comma 1) di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Nondimeno il potere-dovere dei consiglieri non esecutivi “di agire in modo informato” si qualifica teleologicamente, ex art. 2381 c.c., comma 3, u.p., nella valutazione – “sulla base della relazione degli organi delegati” – del “generale andamento della gestione”. Ebbene in siffatta proiezione finalistica, che ulteriormente si specifica alla stregua del rilievo per cui gli organi delegati, ex art. 2381 c.c., comma 5, riferiscono al consiglio di amministrazione pur sulla possibile evoluzione del “generale andamento della gestione” e “sulle operazioni di maggior rilievo”, è da escludere recisamente che i consiglieri deleganti versino nella posizione meramente passiva di “destinatari di informazioni”: così come si è chiarito in dottrina, “gli amministratori devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per assumere le relative decisioni e per conoscere l’andamento della gestione” e “non potranno andare esenti da responsabilità né attraverso l’allegazione di un’insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati, né adducendo l’ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere – dovere di esigere più puntuali informazioni”.
Per le ragioni appena esposte, le motivazioni della sentenza della Cassazione del 19/04/2022 n. 12436 stabiliscono che “In questo quadro, da un lato, va ribadito l’insegnamento di questa Corte. Ovvero l’insegnamento, propriamente espresso sul terreno delle sanzioni amministrative previste dall’art. 144 t.u.b., secondo cui il dovere di agire informati dei CONSIGLIERI NON ESECUTIVI delle società bancarie, sancito dall’art. 2381 c.c., commi 3 e 6 e art. 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli AMMINISTRATORI DELEGATI, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (cfr. Cass. 26.2.2019, n. 5606; Cass. 5.2.2013, n. 2737)”.
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 26/02/2019 N. 5606
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 05/02/2013 N. 2737