Cosa sappiamo fare: a seguire, forniamo esempi sia di ANALISI TECNICA COMPLETA sia di ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE relativa a dei Mutui.
Questi elaborati attestano matematicamente, empiricamente e giuridicamente la possibilità di effettuare la contestazione della nullità parziale delle clausole convenzionali in relazione a: ● Indeterminatezze contrattuali in generale; ● Indeterminatezza contrattuale nel Regime Composto degli interessi; ● Indeterminatezza contrattuale nel Regime Semplice degli interessi;● Tentata Truffa contrattuale per applicazione del Regime Composto degli interessi; ● Truffa Consumata contrattuale per applicazione del Regime Composto degli interessi; ● Usura contrattuale degli interessi corrispettivi per applicazione del Regime Composto degli interessi; ● Usura contrattuale degli interessi moratori per applicazione del Regime Composto degli interessi; ● Erroneità della percentuale del TAEG/ISC contrattuale per applicazione del Regime Composto degli interessi.
In primis, questo articolo può essere compreso compiutamente da un punto di vista matematico se si ha presente che il DEBITO RESIDUO è un MONTANTE e, quindi, una miscela di CAPITALE e INTERESSE (si rinvia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023). Conseguentemente, nelle vicende contrattuali dell’ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA o della SURROGA, occorre tenere in considerazione nei conteggi complessivi l’importo della differenza dei DEBITI RESIDUI (si rinvia si rinvia all’articolo PROF. FRANCESCO SOAVE (LUGANO 1743 – PAVIA 1806) del 23 marzo 2020, all’articolo PROF. A. CASANO DEL 1800 del 24 marzo 2020, all’articolo BONFERRONI 1937 IL PRINCIPIO DI EQUITÀ E IL PIANO DI AMMORTAMENTO SONO LE 2 FASI MATEMATICHE DELLA STESSA MEDAGLIA del 23 marzo 2020, all’articolo BONFERRONI 1937 IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DETERMINA GLI INTERESSI EFFETTIVI del 23 marzo 2020, all’articolo BONFERRONI 1937 IL PIANO DI AMMORTAMENTO LINEARE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 del 23 marzo 2020, all’articolo LEVI 1953 CAPITALIZZAZIONE E SUO SIGNIFICATO del 23 marzo 2020, all’articolo LEVI 1953-1959 VINCOLO EPOCA DI RIFERIMENTO del 23 marzo 2020, all’articolo LEVI 1964 PRINCIPIO DI SCINDIBILITÀ del 23 marzo 2020, all’articolo BONFERRONI 1937, PIANO DI AMMORTAMENTO DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m del 25 marzo 2021, all’articolo VAROLI 1983, PIANO DI AMMORTAMENTO DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m del 26 marzo 2020, all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE del 25 marzo 2020, all’articolo RIVISTA ASSOBANK BANCHE&BANCHIERI 2/2015 del 23 marzo 2020, all’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” del 06 agosto 2020).
Inoltre, nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, da un punto di vista matematico, empirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”
Ulteriormente, si rinvia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023: conseguentemente, il lettore dovrà tenere in considerazione quanto delucidato matematicamente, empiricamente e giuridicamente in questo articolo per valutare le tabelle successive costruite con la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”.
Infine, nel rinviare sia all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO del 21 marzo 2020 sia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA del 25 aprile 2020 sia all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC del 21 marzo 2020 sia all’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI del 27 marzo 2020 sia all’articolo IL REATO DI USURA NELLA FORMA IN CONCRETO UTILIZZANDO IL PARAMETRO DELLA RESCISSIONE PER LESIONE del 07 marzo 2023, si evidenzia che la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Conseguentemente, dato che la Banca d’Italia ha escluso in maniera tacita nelle “Istruzioni” il COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644, comma 4, c.p. del DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, il solo utilizzo di tale COSTO EFFETTIVO illecito nella determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico configura il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo se si applicano i principi di diritto della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669.
MUTUO A TASSO FISSO ESTINTO ANTICIPATAMENTE SUCCESSIVAMENTE AD UNA RINEGOZIAZIONE DEL TASSO DA FISSO A VARIABILE
L’analisi è di un mutuo a TASSO FISSO erogato il 16 dicembre 2009 di euro 400.000,00. Nell’atto notarile si legge sia che la durata del finanziamento rateale è di 180 rate mensili posticipate sia che la rata alla data del contratto è di euro 3.440,60. Inoltre, si legge nella convenzione che il TASSO DI INTERESSE CORRISPETTIVO è stabilito “nello 0,525% MENSILE pari al TASSO NOMINALE ANNUO del 6,30%” e che la PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI è dell’ANNO COMMERCIALE perché è previsto “sulla base di un anno di 360 giorni e di un mese di 30 giorni”. Quanto alla norma regolamentare del tasso degli interessi che prevede lo “0,525% MENSILE pari al TASSO NOMINALE ANNUO del 6,30%”, è di elementare deduzione che i Bancari latu sensu hanno determinato lo “0,525% MENSILE” dividendo per 12 il “TASSO NOMINALE ANNUO del 6,30%”.
Inoltre, è previsto che “gli interessi di MORA saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su “Il Sole 24 ore”, attualmente pari all’ 1,75% annuo, maggiorato di 4,00 punti percentuali”: conseguentemente il TASSO DI MORA alla data del contratto del 16 dicembre 2009 è del 1,75% + 4,00% = 5,75%. Ancora, nel regolamento contrattuale è specificato che “Gli interessi di MORA saranno calcolati in base all’effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua” e, cioè, con il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “NON CORRETTO”.
Nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009 è poi specificato che “L’indicatore sintetico di costo (ISC) del presente mutuo, calcolato in data odierna, è pari al 6,531%”. In merito alle spese, è ulteriormente precisato che le spese di ISTRUTTORIA sono pari ad euro 1.000,00 e che il rimborso spese per invio di AVVISO SCADENZA RATA E/O QUIETANZA è pari ad euro 1,50 per ogni invio.
LACUNE CONTRATTUALI dell’atto notarile del 16 dicembre 2009: a) NON è precisato che è stata utilizzata dai Bancari latu sensu l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” per calcolare la rata pattizia di euro 3.440,60; b) NON è indicato nel regolamento contrattuale la necessaria norma del vincolo dell’epoca di riferimento: in altre parole, NON è precisato dai Bancari latu sensu se hanno impiegato la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 o l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione finale in t_m per calcolare la rata pattizia di euro 3.440,60; c) NON è allegato il PIANO DI AMMORTAMENTO di 180 rate mensili conseguenziale alla determinazione della rata costante posticipata di euro 3.440,60 calcolata con il tasso contrattuale del 6,30% impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE”; d) NON è indicato il TASSO ANNUALE EFFETTIVO (TAE o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO) calcolato con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, indicatore necessario da allegare nell’atto visto che è stato utilizzato dai Bancari latu sensu il tasso mensile NON equivalente del 0,525% calcolato erroneamente da un punto di vista algebrico con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE.
VICENDE CONTRATTUALI
In data 30 marzo 2016 è stata concesso dai Bancari latu sensu il passaggio dal TASSO FISSO al TASSO VARIABILE.
Nell’atto di rinegoziazione del 30 marzo 2016: a) è precisato il DEBITO RESIDUO DI RINEGOZIAZIONE del REGIME COMPOSTO di euro 277.174,44; b) è stabilito che la durata originaria di 15 anni NON sia modificata “con conferma della data di scadenza del 16/12/2024” con “residue 105 rate mensili” dopo il pagamento del 16/03/2016; c) è precisato il nuovo tasso di interessi VARIABILE da calcolarsi aggiungendo algebricamente allo spread del “3,600%” il “tasso Euribor 360 a 6 mesi media mese precedente con aggiornamento trimestrale (1/1, 1/4, 1/7 e 1/10)” che alla “data di decorrenza della rinegoziazione del 16/03/2016” è pari all’aliquota del “3,489%” frutto della somma algebrica fra lo spread del “3,600%” e il “tasso Euribor 360 a 6 mesi media mese di febbraio 2016 del – 0,111%”; d) è specificato che gli “interessi di ammortamento” sono calcolati “con riferimento all’anno commerciale (gg. Commerciali – determinati considerando ciascun mese intero composto da 30gg./360)”; e) è stabilito che il “tipo di ammortamento” è il “Piano di ammortamento francese”; f) è allegato il “Piano di ammortamento francese” della rata costante posticipata di euro 3.066,98 calcolata con il tasso annuo di rinegoziazione del 3,489%; g) è precisato che il TASSO DI MORA “attualmente nella misura del 4,200% nominale annuo, sarà stabilito trimestralmente (dal 1 gennaio al 31 marzo, dal 1 aprile al 30 giugno, dal 1 luglio al 30 settembre, dal 1 ottobre al 31 dicembre) aumentando del 50% ed arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come “Mutui con garanzia reale a tasso variabile”, oggi pari al 2,830%. Ove il tasso così calcolato superi quello determinato dal comma 4, art. 2, della stessa Legge n. 108/96, il TASSO DI MORA sarà pari a quest’ultimo allo 0,05 inferiore”; h) è specificato che “il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) relativo al presente mutuo è determinato nel Documento di Sintesi che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante”: in questo allegato si legge che il TAEG è del 3,552%. In merito alle spese, nel Documento di Sintesi è ulteriormente precisato che il rimborso spese per invio di AVVISO SCADENZA RATA E/O QUIETANZA è pari ad euro 1,50 per ogni invio.
LACUNE CONTRATTUALI dell’atto di rinegoziazione del 30 marzo 2016: a) NON è precisato né il TASSO MENSILE né le MODALITÀ DI DETERMINAZIONE dello stesso e, cioè, NON è allegato il TASSO MENSILE utilizzato con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” per calcolare la rata di euro 3.066,98; b) NON è indicato nel regolamento contrattuale la necessaria norma del vincolo dell’epoca di riferimento: in altre parole, NON è precisato dai Bancari latu sensu se hanno impiegato la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 o l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione finale in t_m per calcolare la rata pattizia di euro 3.066,98; c) NON è precisato il TASSO ANNUALE EFFETTIVO (TAE o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO) calcolato con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, indicatore necessario da allegare nell’atto visto che è stato utilizzato “di fatto” dai Bancari latu sensu il tasso mensile NON equivalente del 0,290750% calcolato erroneamente da un punto di vista algebrico con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE.
In data 27 marzo 2018 è avvenuta l’ESTINZIONE ANTICIPATA del mutuo. Nella quietanza di ESTINZIONE ANTICIPATA gli interessi di estinzione sono stati calcolati con il metodo di conteggio dell’ANNO COMMERCIALE in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. che prevede la modalità di computo dell’ANNO CIVILE CORRETTO.
EVIDENZIAZIONE DELL’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DELLA CLAUSOLA DEL TASSO CORRISPETTIVO
● Indeterminatezza contrattuale in Generale: a) NON SUSSISTENTE nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009; b) SUSSISTENTE nell’atto di rinegoziazione del 30 marzo 2016.
Sanzione corretta 117 TUB in Composto: Differenza Quote Interessi 140.496,83 + Differenza Interessi Estinzione Anticipata 224,58 = Totale 140.721,41 euro da restituire;
Sanzione errata 1284 c.c. in Composto: Differenza Quote Interessi 121.595,89 + Differenza Interessi Estinzione Anticipata 207,56 = TOT 121.803,45 euro da restituire;
● Indeterminatezza contrattuale nel Regime Composto degli interessi: a) SUSSISTENTE nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009; b) SUSSISTENTE nell’atto di rinegoziazione del 30 marzo 2016.
Sanzione corretta 117 TUB in Composto: Differenza Quote Interessi 140.496,83 + Differenza Interessi Estinzione Anticipata 224,58 = Totale 140.721,41 euro da restituire;
Sanzione errata 1284 c.c. in Composto: Differenza Quote Interessi 121.595,89 + Differenza Interessi Estinzione Anticipata 207,56 = TOT 121.803,45 euro da restituire;
● Indeterminatezza contrattuale nel Regime Semplice degli interessi: a) SUSSISTENTE nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009; b) SUSSISTENTE nell’atto di rinegoziazione del 30 marzo 2016.
Sanzione corretta 117 TUB in Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 140.621,98 + Differenza Interessi Estinzione Anticipata 224,58 = TOT 140.846,56 euro da restituire;
Sanzione errata 1284 c.c. in Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 122.737,48 + Differenza Interessi Estinzione Anticipata 207,54 = TOT 122.945,02 euro da restituire;
EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLA FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO
● Usura contrattuale degli interessi corrispettivi per applicazione del Regime Composto degli interessi:
SUSSISTENTE NELLA FORMA PRESUNTA nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009 considerando la truffa della rata in Semplice in t_0 (NON SUSSISTENTE nell’atto di rinegoziazione del 30 marzo 2016);
Sanzione dell’usura contrattuale ex art. 1815 c.c.:
Pagamenti 332.741,69 + Debito Residuo 220.847,88 = TOT. Rimborsato alla Banca 553.589,57 euro;
TOT. Rimborsato alla Banca 553.589,57 – Somma Erogata 400.000,00 = TOT Quote Interessi 153.589,57 euro;
TOT 153.589,57 euro da restituire.
EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLA FASE PATOLOGICA DEL CONTRATTO
● Usura contrattuale degli interessi moratori per applicazione del Regime Composto degli interessi:
NON SUSSISTENTE nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009 considerando la truffa della rata in Semplice in t_0 (NON SUSSISTENTE nell’atto di rinegoziazione del 30 marzo 2016);
EVIDENZIAZIONE DELLA TRUFFA CONSUMATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 821, COMMA 3 E 1374 C.C..
● Truffa Consumata contrattuale per applicazione del Regime Composto degli interessi: a) SUSSISTENTE nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009; b) SUSSISTENTE nell’atto di rinegoziazione del 30 marzo 2016.
Con TASSI BANCA con il Regime Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 21.891,38 + Differenza interessi Estinzione Anticipata 2,29 = TOT 21.893,67 euro da restituire;
ERRONEITÀ DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DELL’ISC/TAEG
● ERRONEITÀ DELL’ISC SENZA CONSIDERARE PER IL CALCOLO IL COSTO DELLA TENTATA TRUFFA ANATOCISTICA (DIFFERENZIALE AL CONTRATTO FRA REGIME COMPOSTO E REGIME SEMPLICE): SUSSISTENTE nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009.
Sanzione 124 TUB in Composto: Differenza Quote Interessi 134.224,83 + Differenza Interessi Estinzione Anticipata 183,16 = TOT 134.407,99 euro.
● ERRONEITÀ DELL’ISC CONSIDERANDO PER IL CALCOLO IL COSTO DELLA TENTATA TRUFFA ANATOCISTICA (DIFFERENZIALE AL CONTRATTO FRA REGIME COMPOSTO E REGIME SEMPLICE): SUSSISTENTE nell’atto di mutuo del 16 dicembre 2009.
Sanzione 124 TUB in Semplice t_0: Differenza Quote Interessi 134.621,55 + Differenza Interessi Estinzione Anticipata 183,16 = TOT 134.804,71 euro;
ALLEGATI UTILIZZATI PER I CONTEGGI
- TASSO BOT MINIMO 117 TUB DA DATA CONTRATTUALE 16-12-2009.
- TASSO BOT MINIMO 117 TUB AD OGNI DATA DI PAGAMENTO DAL 16-01-2010 AL 27-03-2018.
- TASSO LEGALE VIGENTE AD OGNI DATA DI PAGAMENTO DAL 16-01-2010 AL 27-03-2018.
- TASSO BOT MINIMO 124 TUB DA DATA CONTRATTUALE 16-12-2009.
- TASSO BOT MINIMO 124 TUB AD OGNI DATA DI PAGAMENTO DAL 16-01-2010 A 27-03-2018.
- DECRETO TASSI USURA OTTOBRE-DICEMBRE 2009.
- DECRETO TASSI USURA GENNAIO-MARZO 2016.
MUTUO A TASSO VARIABILE ESTINTO ANTICIPATAMENTE SUCCESSIVAMENTE AD UNA RINEGOZIAZIONE DELLA DURATA
Ci siamo già occupati di questo specifico mutuo nell’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO).
Si tratta di un mutuo a TASSO VARIABILE erogato il 16 dicembre 2003 di euro 4.500.000,00. Nell’atto notarile si legge sia che la durata del finanziamento rateale è di 174 rate mensili posticipate sia che la rata alla data del contratto è di euro 35.120,43. Inoltre, si legge nella convenzione che il TASSO ANNUO NOMINALE impiegato per la determinazione della rata mensile posticipata alla data del rogito è del 4,44%. Nel regolamento contrattuale non viene né evidenziato numericamente né delucidato espressamente come è calcolato il TASSO MENSILE nel REGIME COMPOSTO discendente dal TASSO ANNUO NOMINALE del 4,44% utilizzato per precisare la rata di euro 35.120,43. Ancora, nella convenzione pattizia non è indicato né il TASSO ANNUALE EFFETTIVO (TAE o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO) né l’INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC).
VICENDE CONTRATTUALI
Con il pagamento della 109 rata di ammortamento del 15/07/2013 sono state concesse 12 rate di sospensione del pagamento della quota capitale.
Dopo il pagamento del 15/10/2014 della 112 rata del piano di ammortamento originario e, quindi, con 62 rate residue, è stata concessa una rinegoziazione con aggiunta di altre 60 rate (il nuovo piano di ammortamento era di 122 rate).
Dopo il pagamento della 33 rata del nuovo piano di ammortamento del 15/07/2017, è stata effettuata un’estinzione totale il 28/07/2017.
EVIDENZIAZIONE DELL’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DELLA CLAUSOLA DEL TASSO CORRISPETTIVO
● Indeterminatezza contrattuale in Generale: SUSSISTENTE
Sanzione corretta 117 TUB in Composto: Differenza Quote Interessi 1.131.222,32 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 3.789,06 = Totale 1.135.011,38 euro da restituire;
Sanzione errata 1284 c.c. in Composto: Differenza Quote Interessi 884.088,51 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 2.948,95 = TOT 887.037,46 euro da restituire;
● Indeterminatezza contrattuale nel Regime Composto degli interessi: SUSSISTENTE
Sanzione corretta 117 TUB in Composto: Differenza Quote Interessi 1.131.222,32 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 3.789,06 = TOT 1.135.011,38 euro da restituire;
Sanzione errata 1284 c.c. in Composto: Differenza Quote Interessi 884.088,51 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 2.948,95 = TOT 887.037,46 euro da restituire;
● Indeterminatezza contrattuale nel Regime Semplice degli interessi: SUSSISTENTE
Sanzione corretta 117 TUB in Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 1.154.446,96 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 3.785,64 = TOT 1.158.232,60 euro da restituire;
Sanzione errata 1284 c.c. in Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 931.555,17 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 2.963,18 = TOT 934.518,35 euro da restituire;
EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLA FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO
● Usura contrattuale degli interessi corrispettivi per applicazione del Regime Composto degli interessi:
SUSSISTENTE NELLA FORMA CONCRETA considerando la truffa della rata in Semplice in t_0.
Sanzione dell’usura contrattuale ex art. 1815 c.c.:
Pagamenti 4.737.755,99 + Debito Residuo 1.448.083,35 = TOT. Rimborsato alla Banca 6.185.839,34 euro;
TOT. Rimborsato alla Banca 6.185.839,34 – Somma Erogata 4.500.000,00 = TOT Quote Interessi 1.685.839,34 euro;
TOT Quote Interessi 1.685.839,34 + Commissione Estinzione Anticipata 29.949,34 = TOT 1.715.788,68 euro da restituire.
EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLA FASE PATOLOGICA DEL CONTRATTO
● Usura contrattuale degli interessi moratori: SUSSISTENTE NELLA FORMA PRESUNTA perché il tasso di mora al momento del contratto (6,94%) è superiore a TSU (6,225%) ma vi è la presenza di una Clausola di Salvaguardia relativa ai soli interessi di mora.
● Usura contrattuale degli interessi moratori per applicazione del Regime Composto degli interessi: SUSSISTENTE NELLA FORMA PRESUNTA con rata in Semplice sia in t_0 ma vi è la presenza di una Clausola di Salvaguardia relativa ai soli interessi di mora.
Sanzione dell’usura contrattuale ex art. 1815 c.c.:
Pagamenti 4.737.755,99 + Debito Residuo 1.448.083,35 = TOT. Rimborsato alla Banca 6.185.839,34 euro;
TOT. Rimborsato alla Banca 6.185.839,34 – Somma Erogata 4.500.000,00 = TOT Quote Interessi 1.685.839,34 euro;
TOT Quote Interessi 1.685.839,34 + Commissione Estinzione Anticipata 29.949,34 = TOT 1.715.788,68 euro da restituire.
EVIDENZIAZIONE DELLA TRUFFA CONSUMATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 821, COMMA 3 E 1374 C.C..
● Truffa Consumata contrattuale per applicazione del Regime Composto degli interessi: SUSSISTENTE
Con TASSI EQUI (Euribor 1M360+T.Legale) con il Regime Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 554.381,76 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 1.345,60 = TOT 555.727,36 euro da restituire;
Con TASSI EQUI (Euribor 1M365+T.Legale) con il Regime Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 550.440,80 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 1.333,64 = TOT 551.774,44 euro da restituire;
Con TASSI Euribor 1M360 con il Regime Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 260.932,92 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 279,10 = TOT 261.212,02 euro da restituire;
Con TASSI Euribor 1M365 con il Regime Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 252.633,83 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 250,92 = TOT 252.884,75 euro da restituire;
Con TASSI BANCA con il Regime Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 196.062,80 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata -20,75 = TOT 196.042,05 euro da restituire;
ASSENZA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DELL’ISC
● Erroneità della percentuale dell’ISC contrattuale per applicazione del Regime Composto degli interessi: SUSSISTENTE in quanto manca l’indicatore in contratto. Essendo il cliente NON un CONSUMATORE e, quindi, è inapplicabile l’art. 124 TUB, sussiste una problematica su come quantificare la violazione della normativa di Trasparenza della Banca d’Italia. L’interprete può avere, comunque, un riferimento numerico usando l’art. 124 TUB.
Sanzione inapplicabile 124 TUB in Composto: Differenza Quote Interessi 983.415,35 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 2.898,62 = TOT 986.313,97 euro;
Sanzione inapplicabile 124 TUB in Semplice in t_0: Differenza Quote Interessi 1.016.142,35 + Differenza Commissione Estinzione Anticipata 2.905,79 = TOT 1.019.048,14 euro;
ALTRI ESEMPI COMPLETI E PARZIALI
TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 13-02-2018 N. 1558 (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE, della TRUFFA CONSUMATA, dell’USURA e delle relative SANZIONI CIVILI)
GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE, della TRUFFA CONSUMATA, dell’USURA e delle relative SANZIONI CIVILI)
GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)
GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e del TAEG/ISC)
GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)
GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE, dell’USURA e delle relative SANZIONI CIVILI)
GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO MISTO (SIA FISSO SIA VARIABILE) EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)
GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)
PROVE MATEMATICHE, EMPIRICHE E GIURIDICHE A SOSTEGNO DELL’ILLECITÀ DEL PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (TASSO FISSO) (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e della TENTATA TRUFFA)
CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (TASSO FISSO) (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e della TENTATA TRUFFA)
CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e della TENTATA TRUFFA)
LO STATO ITALIANO ATTRAVERSO L’INPS EROGA E SURROGA I MUTUI NELL’ILLECITO EX ART. 821, COMMA 3, C.C. REGIME COMPOSTO (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e della TENTATA TRUFFA)
LO STATO ITALIANO ATTRAVERSO L’INPS EROGA E SURROGA I MUTUI INPDAP NELL’ILLECITO EX ART. 821, COMMA 3, C.C. REGIME COMPOSTO (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e della TENTATA TRUFFA)
L’AGENZIA DELL’ENTRATE-RISCOSSIONE UTILIZZA NELLE RATEIZZAZIONI L’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (con prove empiriche di dimostrazione della TENTATA TRUFFA)
GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 (divieto nei MUTUI A TASSO VARIABILE del PDA “TASSO D’INGRESSO)
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, SENTENZA DEL 26-03-2020 N. 158 (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)
CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 (con prove empiriche della manipolazione matematica nei MUTUI A TASSO VARIABILE)
TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 16-06-2020 N. 4102 (LEASING con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e dell’USURA)
TRIBUNALE DI BRINDISI, SENTENZA DEL 21-05-2021 N. 709 (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)
CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 13-01-2023 N. 28 (MUTUO con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e dell’USURA)
TRIBUNALE DI PRATO, SENTENZA DEL 11-04-2023 N. 243 (MUTUO con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)
TRIBUNALE DI TERAMO, SENTENZA DEL 14-04-2023 N. 364 (MUTUO CHIROGRAFARIO con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)