Contrariamente a quanto sostenuto in siti“parabancari“ dove sono postati articoli che sostengono tesi che alterano la verità matematica del sistema “FRANCESE”, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9237 del 20-05-2020 NON HA AFFERMATO il principio di diritto che la determinazione della rata costante posticipata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO “non dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull’intero”.
Si legge nelle motivazioni che:
“2.- Con il secondo motivo la ricorrente fa valere una violazione della Delib. CIRC 9 febbraio 2000, art. 6.
In sostanza il ragionamento è il seguente. Il tasso annuale pattuito in contratto era del 3,0472% per un contratto e del 3,069% per l’altro, ma di fatto è stato corrisposto un tasso rispettivamente del 3,520% e del 3,581%. Ossia è stato di fatto corrisposto un tasso superiore (sia pure di poco) a quello indicato in contratto.
Ciò comporta violazione di legge, secondo al ricorrente, sotto due aspetti. In primo luogo in quanto questo sistema di ammortamento (pagamento degli interessi con cadenza infrannuale) comporterebbe anatocismo.
Questo argomento però è INAMMISSIBILE (o comunque infondato) nella misura in cui presuppone un accertamento di fatto che non può essere demandato alla Corte di cassazione e che avrebbe dovuto farsi nel giudizio di merito. Ed è la stessa ricorrente (p. 9) che si duole della mancata ammissione di CTU sul punto.
In secondo luogo, si assume violazione della Delib. Circ 9 febbraio 2000, nella misura in cui è stata disattesa, nei fatti,attraverso il meccanismo della riscossione infrannuale, la previsione contrattuale che indicava un tasso diverso da quello effettivo (sia pure di pochissimo).
Anche qui vale l’obiezione precedente: una simile censura presuppone una dimostrazione in fatto che il tasso effettivamente praticato è superiore a quello pattuito, accertamento che non appare effettuato nei giudizi di merito pur se l’aspetto sembra essere non contestato.
E comunque, risulta dalla sentenza impugnata (p. 6) che, con accertamento effettuato nei giudizi di merito, e qui ovviamente NON SINDACABILE, si è appurato che, in concreto, il sistema di ammortamento effettivamente applicato nella fattispecie non ha dato luogo ad anatocismo, in quanto gli interessi venivano calcolati sul residuo e non sull’intero.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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