CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA DEL 20-05-2020 N. 9237

Contrariamente a quanto sostenuto in siti “parabancari dove sono postati articoli che sostengono tesi che alterano la verità matematica del sistema “FRANCESE”, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9237 del 20-05-2020 NON HA AFFERMATO il principio di diritto che la determinazione della rata costante posticipata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTOnon dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull’intero”.

Si legge nelle motivazioni che:

“2.- Con il secondo motivo la ricorrente fa valere una violazione della Delib. CIRC 9 febbraio 2000, art. 6.

In sostanza il ragionamento è il seguente. Il tasso annuale pattuito in contratto era del 3,0472% per un contratto e del 3,069% per l’altro, ma di fatto è stato corrisposto un tasso rispettivamente del 3,520% e del 3,581%. Ossia è stato di fatto corrisposto un tasso superiore (sia pure di poco) a quello indicato in contratto.

Ciò comporta violazione di legge, secondo al ricorrente, sotto due aspetti. In primo luogo in quanto questo sistema di ammortamento (pagamento degli interessi con cadenza infrannuale) comporterebbe anatocismo.

Questo argomento però è INAMMISSIBILE (o comunque infondato) nella misura in cui presuppone un accertamento di fatto che non può essere demandato alla Corte di cassazione e che avrebbe dovuto farsi nel giudizio di merito. Ed è la stessa ricorrente (p. 9) che si duole della mancata ammissione di CTU sul punto.

In secondo luogo, si assume violazione della Delib. Circ 9 febbraio 2000, nella misura in cui è stata disattesa, nei fatti,attraverso il meccanismo della riscossione infrannuale, la previsione contrattuale che indicava un tasso diverso da quello effettivo (sia pure di pochissimo).

Anche qui vale l’obiezione precedente: una simile censura presuppone una dimostrazione in fatto che il tasso effettivamente praticato è superiore a quello pattuito, accertamento che non appare effettuato nei giudizi di merito pur se l’aspetto sembra essere non contestato.

E comunque, risulta dalla sentenza impugnata (p. 6) che, con accertamento effettuato nei giudizi di merito, e qui ovviamente NON SINDACABILE, si è appurato che, in concreto, il sistema di ammortamento effettivamente applicato nella fattispecie non ha dato luogo ad anatocismo, in quanto gli interessi venivano calcolati sul residuo e non sull’intero.

Il ricorso va respinto”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”