Nel rinviare sia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 sia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZE ARTICOLO 821, COMMA 3, C.C.. del 23 marzo 2020 sia all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 sia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023 sia all’articolo LO STATO ITALIANO ATTRAVERSO L’INPS EROGA E SURROGA I MUTUI INPDAP NELL’ILLECITO EX ART. 821, COMMA 3, C.C. REGIME COMPOSTO del 28 agosto 2023, si evidenzia che lo STATO ITALIANO attraverso l’INPS eroga e surroga mutui nell’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. REGIME COMPOSTO.
Non solo, lo STATO ITALIANO attraverso l’INPS eroga e surroga mutui in violazione della Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia.
In primis, si evidenzia che, in violazione della Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia, alla pagina “Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario“ del sito dell’INPS NON è allegato alla data del 19/06/2023 alcun DOCUMENTO DI SINTESI dal quale si può desumere che nell’erogazione e nella surroga dei mutui è applicata per la determinazione della rata l’illecita formula ex art. 821, comma 3, c.c. del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO.
Non solo, si evidenzia che, in violazione della Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia, alla pagina “Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario“ del sito dell’INPS vi sono degli allegati alla data del 19/06/2023 rubricati “Regolamento Mutui ipotecari in vigore dal 1 gennaio 2023“, “Regolamento Mutui 2020“, “Regolamento Mutui 2018“, “Regolamento Mutui 2015″, “Informativa generale servizio di domanda mutui“ e “Manuale utente nuova domanda Mutui ipotecari Edilizi da gennaio 2023“ nei quali NON è specificato l’uso illecito ex art. 821, comma 3, c.c. della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO.
“Regolamento Mutui ipotecari in vigore dal 1 gennaio 2023“
“Regolamento Mutui 2020“
“Regolamento Mutui 2018“
“Regolamento Mutui 2015″
“Informativa generale servizio di domanda mutui“
“Manuale utente nuova domanda Mutui ipotecari Edilizi da gennaio 2023“
Alla pagina “Mutui ipotecari edilizi-simulazioni, consultazione posizione debitoria e certificazione interessi passivi“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 è evidenziato che “Il servizio consente ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che intendono richiedere un Mutuo Ipotecario Edilizio, di simulare il piano di ammortamento più adeguato alle proprie esigenze. La simulazione riproduce esemplificativamente il piano di ammortamento sulla base dei valori liberamente inseriti dall’utente. L’importo del finanziamento di cui si simula il piano di ammortamento, in caso di concessione verrebbe decurtato delle spese di amministrazione, delle imposte di legge, e degli interessi di preammortamento.
Si rammenta, inoltre, che a norma dell’art. 8, comma 2, del Regolamento disciplinante la prestazione, rimangono, altresì, a carico del mutuatario «le spese per la perizia giurata di cui all’art. 9, comma 6, lett. a), le spese di iscrizione ipotecaria e le spese notarili, ivi comprese le spese di registrazione e copia degli atti, nonché il costo della polizza assicurativa di cui all’art. 16».
Nel caso di mutui ipotecari a tasso TASSO VARIABILE, il calcolo della simulazione del piano di ammortamento viene effettuato in base al tasso vigente: il tasso segue le variazioni dell’indice di riferimento ed il valore è determinato dalla somma SPREAD + tasso EURIBOR a 3 mesi (365 gg.)* (* il valore EURIBOR viene rilevato il 31 marzo o 30 giugno o 30 settembre o 31 dicembre. Pertanto, il valore finale del tasso variabile è suscettibile di oscillazioni)
Il tasso vigente è attualmente pari a 5,080% (risultante dai valori SPREAD = 2,000% e + tasso EURIBOR a 3 Mesi (365 gg.)* = 3,080%).
Nel caso di mutui ipotecari a tasso FISSO, il calcolo della simulazione del piano di ammortamento viene effettuato in base alle tabelle sottostanti, che mostrano il TAN (Tasso Annuo Nominale) in funzione della percentuale di intervento (LTV, Loan To Value), ovvero da intendersi come il rapporto tra il mutuo che si vorrebbe richiedere e il valore dell’immobile come risultante dalla perizia estimativa. Le tabelle riportano i tassi di interesse applicabili dal 1° febbraio 2020 e di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del CDA n. 12 del 29 gennaio 2020. Al solo fine di consentire una simulazione del piano di ammortamento (che ha funzione meramente informativa e non vincolante per l’Istituto), l’utente potrà riempire i campi liberi con i valori che lo stesso riterrà di indicare. I nuovi tassi fissi di interesse, individuati con tale metodo, interesseranno i mutui di nuova concessione o la portabilità di un mutuo ipotecario a far data dal 1° febbraio 2020.”
Alla pagina “Procedi con la simulazione“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 si è simulato sia l’erogazione di un mutuo a TASSO FISSO sia l’erogazione di un mutuo a TASSO VARIABILE di una SOMMA di euro 200.000,00 da rimborsare in 360 rate mensili.
Quanto al mutuo a TASSO FISSO, la pagina “Procedi con la simulazione“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 ha restituito il Piano di Ammortamento della rata di euro 652,00 calcolata al tasso annuo del 1,10% ricordando che “il presente conteggio ha funzione meramente informativa. La data di scadenza della prima rata del piano simulato è calcolata assumendo che la data del rogito coincida con la data di simulazione”.
Quanto al mutuo a TASSO VARIABILE, la pagina “Procedi con la simulazione“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 ha restituito il Piano di Ammortamento della rata di euro 1.069,42 calcolata al tasso annuo del 5,080% ricordando che “il presente conteggio ha funzione meramente informativa. La data di scadenza della prima rata del piano simulato è calcolata assumendo che la data del rogito coincida con la data di simulazione. Le rate sono suscettibili di variazioni in base al valore del tasso EURIBOR a 3 Mesi (365)“.
Entrambe le due rate di euro 652,00 e di euro 1.069,42 della pagina “Procedi con la simulazione“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 sono state calcolate con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso periodale equivalente precisato con la corretta formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO prevista anche dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia con il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016
A seguire, sia la rata mensile posticipata di euro 652,00 sia la rata mensile posticipata di euro 1.069,42 che possono essere calcolate anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione A si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO della scelta 07 o 07Bis.
Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, da un punto di vista matematico, empirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”
Conseguentemente, quanto al mutuo a TASSO FISSO, la pagina “Procedi con la simulazione“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 avrebbe dovuto restituire il Piano di Ammortamento della rata di euro 643,13 calcolata al tasso annuo del 1,10% e, quanto al mutuo a TASSO VARIABILE, la pagina “Procedi con la simulazione“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 avrebbe dovuto restituire il Piano di Ammortamento della rata di euro 915,67 calcolata al tasso annuo del 5,080%.
A seguire, sia la rata mensile posticipata di euro 643,13 sia la rata mensile posticipata di euro 915,67 che possono essere calcolate anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione A si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO della scelta 09A.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020, quanto all’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO ex art. 117, comma 4, del TUB, sussiste una divergenza (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito dalla pagina “Procedi con la simulazione“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 e quella globale effettivamente applicata.
La percentuale del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO della rata mensile posticipata di euro 652,00 determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 1,216851605384%.
Si segnala che il TASSO ANNUO del 1,216851605384% che i Bancari latu sensu dell’INPS avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale come aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione B si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE della scelta 09.
È evidente che utilizzando il tasso annuo del 1,216851605384% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e PDA LINEARE Bonferroni/Levi, cioè la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale di euro 652,00.
La percentuale del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO della rata mensile posticipata di euro 1.069,42 determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 7,617685796152%.
Si segnala che il TASSO ANNUO del 7,617685796152% che i Bancari latu sensu dell’INPS avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale come aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione B si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE della scelta 09.
È evidente che utilizzando il tasso annuo del 7,617685796152% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e PDA LINEARE Bonferroni/Levi, cioè la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale di euro 1.069,42.
Nel rinviare all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO del 21 marzo 2020, all’articolo IL MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DELL’EURIBOR NEL PERIODO SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008 del 21 marzo 2020, all’articolo LA TRUFFA NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE QUANDO IL PARAMETRO ASSUME VALORE NEGATIVO del 22 marzo 2020 e all’articolo EURIBOR: L’UNICA QUOTAZIONE UFFICIALE È QUELLA BASE 360 del 23 marzo 2020, si evidenzia che la pagina “Mutui ipotecari edilizi-simulazioni, consultazione posizione debitoria e certificazione interessi passivi“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 precisa che “Nel caso di mutui ipotecari a tasso TASSO VARIABILE, il calcolo della simulazione del piano di ammortamento viene effettuato in base al tasso vigente: il tasso segue le variazioni dell’indice di riferimento ed il valore è determinato dalla somma SPREAD + tasso EURIBOR a 3 mesi (365 gg.)* (* il valore EURIBOR viene rilevato il 31 marzo o 30 giugno o 30 settembre o 31 dicembre. Pertanto, il valore finale del tasso variabile è suscettibile di oscillazioni).
Dato che la rata costante posticipata è calcolata nella pagina “Procedi con la simulazione“ del sito dell’INPS alla data del 19/06/2023 con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360), l’utilizzo dell’EURIBOR BASE 365 è un MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO: infatti, ogniqualvolta si determinano artificiosamente ulteriori interessi, quest’ultimi si aggiungono a quelli specificati algebricamente dall’impiego del solo PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO e, quindi, vi è un incremento del meccanismo ANATOCISTICO perché la base di calcolo della composizione degli interessi sugli interessi illeciti è più ampia.
Non solo, anche l’utilizzo da parte dell’INPS dell’EURIBOR BASE 365 a 3 MESI è un MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO quando si calcolano le rate mensili o bimestrali.
Conseguentemente, ex art. 1374 c.c., affinché non sia violato il divieto di utilizzo del REGIME COMPOSTO ex art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, il divieto implicito di ANATOCISMO di tipo “GENETICO”, non è sufficiente applicare ai finanziamenti con rimborso rateale il solo REGIME SEMPLICE: per non infrangere la LEGGE CIVILE e PENALE e per garantire l’EQUITÀ fra le parti occorre disapplicare anche tutti questi ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI che generano altri interessi iniqui nell’illecito REGIME COMPOSTO.
Ulteriormente, i MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO devono essere considerati ai fini dell’individuazione dell’intensità della VOLONTÀ DOLOSA del reato-mezzo TRUFFA e del reato-fine USURA: il DOLO INTENZIONALE non potrà che essere rafforzato nella sua intensità e, quindi, vi è un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p..