Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 28-03-2024 N. 8383, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33964 del 17 novembre 2022 ha statuito che nei CONTI CORRENTI l’importo numerico della capitalizzazione degli interessi deve essere utilizzato per il calcolo del TEG FINANZIAMENTO.
Conseguentemente, alla luce del brocardo “Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio” (“Dov’è una stessa ragione di legge, ivi deve aver vigore la medesima norma”), il quantitativo dell’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. ANATOCISMO TRUFFALDINO derivante dall’applicazione delle formule del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per la determinazione della rata nei FINANZIAMENTI RATEALI deve essere usato per il calcolo del TEG FINANZIAMENTO ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione “la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi” esprime “un costo del credito” e, in quanto tale, “la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale”.
Prosegue l’ordinanza n. 33964 del 17 novembre 2022 affermando che “è opportuno muovere dalla considerazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall’art.644 c.p., nella 2 versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto, infatti, dispone la norma dell’art. 644, comma 5, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Va puntualizzato che detto carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario (cfr. CASS. S.U. 2017 NR. 8806)”.
Sempre secondo la Corte di Cassazione “non corretta è altresì l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione. Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell’art. 2, comma 1, l. 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del TEG”.
Sulla base di tali assunti, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33964 del 17 novembre 2022 ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato la causa “alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità”.