Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8383 del 28 marzo 2024 ha statuito che nei CONTI CORRENTI l’importo numerico della capitalizzazione degli interessi deve essere utilizzato per il calcolo del TEG FINANZIAMENTO.
Conseguentemente, alla luce del brocardo “Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio” (“Dov’è una stessa ragione di legge, ivi deve aver vigore la medesima norma”), il quantitativo dell’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. ANATOCISMO TRUFFALDINO derivante dall’applicazione delle formule del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per la determinazione della rata nei FINANZIAMENTI RATEALI deve essere usato per il calcolo del TEG FINANZIAMENTO ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto.
In particolare, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza n. 8383 del 28 marzo 2024 della Cassazione che “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di USURA, nei rapporti di credito regolati in CONTO CORRENTE bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata LEGITTIMAMENTE concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso(Cass., n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto – contrariamente a quanto qui sostenuto dalla ricorrente – l’esclusione degli effetti dell’anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati). A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura ILLEGITTIMAMENTE”.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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