Diritti dei consumatori
Non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all’operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l’operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.
Il contratto di mutuo indicizzato non da luogo ad un titolo idoneo alla circolazione, in quanto, come si è già detto con riferimento al contratto di leasing, la clausola di indicizzazione (in quel caso al cambio di valuta straniera) non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato.
Contratti tra professionista e consumatore e valutazione della vessatorietà della clausola da parte del giudice su un provvedimento ritenuto non chiaro e comprensibile dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato
MASSIMA: In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell’accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto determinano a carico del consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 bis, comma 4, codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto del provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato.
MASSIMA: In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
Si rinvia all’articolo ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI ROMA, DECISIONE DEL 02-10-2021 N. 20794 e all’articolo TRIBUNALE DI LA SPEZIA, SENTENZA DEL 21-12-2021 N. 739.