
Obbligatorietà del Regime Semplice
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Nel rinviare all’articolo TRIBUNALE DI LARINO, SENTENZA DEL 13-09-2021 N. 359, si legge nella sentenza del 18/07/2022 n. 378 del Tribunale di Larino, Dott. Riccardo De Mutiis che “Circa l’ ulteriore addebito mosso dal M…………. alla condotta contrattuale dell’istituto bancario – quello secondo cui il contratto di mutuo non indicherebbe il regime finanziario degli interessi
applicati … (…) … “la mancata indicazione in contratto del regime finanziario con cui è calcolata la rata costante comporta l’indeterminatezza della clausola economica , rendendo possibile lo sviluppo di più piani alternativi”, e ciò in quanto il contratto “non specifica né il regime finanziario adottato, né il sistema di calcolo degli interessi inclusi nella rata periodica“, e quindi “in
assenza di tali indicazioni l’applicazione delle condizioni economiche previste in contratto può condurre all’individuazione di una pluralità di piani di ammortamento e di importi delle rate fisse tra di loro alternativi.”
L’argomentazione svolta dal ragionier Maroscia merita condivisione: se infatti non si può dichiarare la nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale che , per la determinazione degli interessi , rinvia a criteri oggettivi e predeterminabili (cfr Cass nn 25205/14 e 12276/10), la si può invece pronunciare quando – come nel caso che ci intrattiene – la formula matematica contrattualmente applicata appare relativa ad un valore incerto , tale da dar luogo a soluzioni applicative differenti.
Deve dunque affermarsi il carattere indeterminato e non univocamente determinabile della clausola, siccome in contrasto con le disposizioni di cui agli artt 1418 e 1366 cc , che deve pertanto essere dichiarata nulla. Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art 1284 3° co cc con quella che prevede la corresponsione degli interessi mediante applicazione del tasso ex art 117 tub ed in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE“.
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In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.