L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
Il Dott. Domenico Provenzano ha rilasciato una nuova sentenza che certifica che il sistema “Francese” della rata costante posticipata è illecito sulle basi di quanto illustrato nell’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA (in particolare si segnalano nel corpo della decisione le argomentazioni da pagina 18 a pagina 24 che si possono in estrema sintesi illustrare con il principio di diritto espresso dal magistrato che dal “… (…) … combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato da evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice … (…) …)“.
Inoltre, nel rinviare all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO), la sentenza n. 384/2020 conferma che il sistema “Francese” della rata costante posticipata genera sia l’INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME COMPOSTO sia l’INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME SEMPLICE (in particolare si segnalano nel corpo della decisione le argomentazioni da pagina 51 a pagina 61)
Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto
Ancora, la sentenza n. 384/2020 stabilisce da pagina 61 che il costo illecito ANATOCISTICO, cioè quello risultante dalla differenza algebrica fra l’importo conseguente all’applicazione dell’illegale ex art. 821, comma 3, c.c. Principio di Equità del Regime Composto e il totale specificato con l’utilizzo del lecito Principio di Equità del Regime Semplice, deve essere valutato ai fini usura (si rinvia all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, all’articolo TASSO CORRISPETTIVO: IL REATO-MEZZO DI TRUFFA AGGRAVATO EX ART. 61, COMMA 1, N. 2, C.P. DALLA CONNESSIONE CON IL REATO-FINE DI USURA NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO RATEALE e all’articolo TENTATA TRUFFA DEL TASSO CORRISPETTIVO E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE) .
In altre parole, la sommatoria delle differenze di tutte le rate in Composto del sistema “Francese” previste dal contratto e le rate in Semplice che avrebbero dovuto essere stabilite dalla convenzione pattizia ex art. 821, comma, c.c. è un costo illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644 c.p. da utilizzare per la determinazione del TEG del finanziamento rateale ai fini della verifica del superamento del TSU.
Si legge nella sentenza che “In accordo con la dottrina più avveduta, va rimarcato che l’incremento del monte interessi correlato alla pratica anatocistica (anche qualora essa si configuri lecita, in particolare nelle ipotesi settoriali di anatocismo “legale”) va sicuramente preso in considerazione tra i costi del finanziamento rilevanti ai fini del calcolo del TEG dell’operazione finanziaria e del vaglio antiusura (46). … (…) … Acclarata la necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del TEG, del differenziale di costo del finanziamento costituito dall’incremento del monte interessi implicato dal regime composto, deve darsi atto che il CTU xxxxxxx ha provveduto a verificare se sia stata rispettata la soglia applicabile … (…) … includendo correttamente nel calcolo del TEG … (…) … il differenziale di costo dovuto all’impiego della capitalizzazione composta (in luogo del regime lineare) nella predisposizione del piano di ammortamento … (…) … Ne consegue che, in conformità all’art. 1815 comma 2 c.c., l’unica obbligazione legittimamente contratta risulta essere quella avente ad oggetto la restituzione della sola sorte capitale oggetto del prestito, per effetto dell’espunzione non soltanto degli interessi concordati, ma anche di tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, in conformità al disposto di cui all’art. 644, comma 4, c.p.”.
La sentenza del Tribunale di Massa del 05/08/2020 n. 384 si aggiunge alla sentenza del Giudice di Pace di Teramo del 16-02-2016 n. 135, alla sentenza del Tribunale di Roma del 08/02/2021 n. 2188 e alla sentenza del Tribunale di Bari del 15/07/2020 n. 2168 che hanno sancito il necessario uso della TRUFFA TENTATA ATTUALIZZATA ANATOCISTICA per determinare il TEG del finanziamento.
Si segnala che il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa ha illustrato la sua sentenza del 05/08/2020 n. 384 al convegno “Mutuo alla Francese: come impatta il Regime finanziario? Anatocismo, Usura o Nullità per violazione degli obblighi di trasparenza” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma il 19/04/2021. L’intervento del Giudice Dott. Domenico Provenzano può essere ascoltato alla seguente pagina Facebook dell’Ordine degli Avvocati di Roma.