
Obbligatorietà del Regime Semplice
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
La sentenza del Tribunale di Napoli del 15/11/2022 n. 10148, giudice Dott. Pastore Alinante Ettore, ha stabilito che “Il CTU ha dimostrato, con valutazione analitica dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che il regime di ammortamento “ALLA FRANCESE” previsto nel contratto per cui è causa, comporta la CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA degli interessi passivi; tale capitalizzazione composta non costituisce anatocismo vietato dall’art. 1283 cc, e l’effetto di essa è incluso nel Taeg dichiarato in contratto. Nessuna clausola contrattuale, tuttavia, dichiara espressamente la capitalizzazione composta degli interessi, e con ciò deve ritenersi che sia stato violato il quarto comma dell’art. 117 TUB, in base al quale “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”; a sua volta il settimo comma dell’art. 117 TUB stabilisce che “In caso di inosservanza del comma 4 … si applicano: … gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”; pertanto, poiché deve ritenersi che la CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che NULLA è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE”.
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In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
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In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.