Il diritto del cliente di ottenere a pagamento copia della documentazione ex art. 119, comma 4, TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nel rinviare all’articolo IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OTTENERE GRATUITAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MA ANCHE DOPO) IL PIANO DI AMMORTAMENTO COMPLETO DI TUTTI I DATI, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-10-2020 N. 24181, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 10-11-2020 N. 25158, all’articolo CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENTENZA DEL 05-07-2021 N. 1366, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-09-2021 N. 24641, all’articolo COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 22-06-2021 N. 15404, il Tribunale di Pistoia con la sentenza del 14-09-2021 n. 733, Dott. Nicola Latour, ha dapprima stabilito che “La circostanza che l’istituto di credito abbia ottenuto nei confronti della sig.ra xxxxxx due decreti ingiuntivi, entrambi passati in giudicato, non incide in alcun modo sull’autonomo diritto della stessa di ottenere la documentazione bancaria“.
Il Giudice Dott. Nicola Latour, in merito alla confutazione della Banca che “l’art. 119 T.U.B. non include la consegna di documentazione contrattuale – facendo riferimento esclusivamente alla documentazione inerente singole operazioni – e pone il limite temporale di dieci anni per l’obbligo della Banca di conservare i documenti”, ha stabilito dapprima che “Occorre rilevare che l’obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza imposto peraltro ad entrambi i contraenti, e prima ancora che dall’articolo 119 TUB, dagli artt. 1175 cc e 1375 cc. Tali norme impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte: tra i doveri di
comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento: in questo senso è orientata la Cassazione (sent. n.12093/2001). Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, o meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’articolo 1374 cc. Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all’articolo 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna (cfr. Corte di Appello di Firenze, 5.7.2021, n. 1366). Ne consegue che, invero, il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita certo ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.”
Il Tribunale di Pistoia con la sentenza del 14-09-2021 n. 733 ha poi stabilito che “Quanto, poi, al limite decennale di conservazione, va osservato come, secondo la Corte di Cassazione, la disposizione dell’art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati (cfr. Cass. n. 6975/2020 che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. 11554/2017, Cass. 21472/2017, Cass. 13227/2018, Cass. 31649/2019, Cass. 3875/2019, Cass. 27769/2019, Cass. 14231/2019).”