TRIBUNALE DI TRANI, ORDINANZA DEL 11-11-2023

ONERE DELLA PROVA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, l’ordinanza del 11/11/2023 del Tribunale di Trani, Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Maria Azzurra Guerra, ha stabilito che ove il debitore abbia provveduto a contestare la titolarità del credito in capo alla cessionaria, è onere di quest’ultima fornire la prova documentale dell’inclusione del credito nell’operazione di cartolarizzazione (si rinvia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 22-02-2022 N. 5857) e, quindi, va accolta l’eccezione di difetto di titolarità attiva e sospesa l’esecuzione iniziata dalla sedicente cessionaria (i) qualora  i criteri d’individuazione dei crediti riportati nell’avviso di cessione, pubblicato in G.U., risultino alquanto generici (crediti… qualificati come attività finanziarie deteriorate) riferendosi ad un lasso temporale particolarmente lungo (oltre un sessantennio) senza prevedere ulteriori criteri discretivi; (ii) allorquando l’opposta non abbia prodotto il contratto di cessione e l’estratto notarile dei crediti ceduti (non potendosi attribuire alcun rilievo all’elenco informale allegato); (iii) quando il credito oggetto di causa, identificato con numero NDG, indicato negli atti di precetto e di pignoramento, non risulti incluso tra quelli riportati nel documento al quale si accede cliccando sul sito internet indicato nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”