Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto
Nel rinviare agli articoli PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022 e CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Penale di Roma Dott. Alessandro Arturi con l’ordinanza del 04/01/2023 ha stabilito che “L’opposizione è fondata e dal complesso degli elementi investigativi acquisiti emerge la necessità di invitare il P.M. a procedere alle attività suppletive di indagine di seguito meglio specificate. … (…) … rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, con l’aggiunta degli INTERESSI MORATORI e di ulteriori voci ed oneri, quali commissioni, sanzioni e penali per l’ESTINZIONE ANTICIPATA del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la USURARIETÀ dell’interesse effettivamente applicato. Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto e anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi ESTORSIVE. … (…) … Deve pertanto invitarsi il P.M. a nominare un consulente contabile incaricandolo di accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto del criterio di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, degli INTERESSI DI MORA e di ogni ALTRA VOCE che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato”.
Sussistenza del dolo dei bancari latu sensu nel reato di usura
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE PENALE, SENTENZA DEL 23-11-2011 N. 46669 e all’articolo IL REATO DI USURA NELLA FORMA IN CONCRETO UTILIZZANDO IL PARAMETRO DELLA RESCISSIONE PER LESIONE del 07 marzo 2023, la quantificazione del costo illecito del DIFFERENZIALE POTENZIALE tra REGIME COMPOSTO e REGIME SEMPLICE di un prestito al momento del contratto di mutuo, indipendentemente dalla sua qualificazione come TENTATA TRUFFA, è indispensabile ai fini della delineazione oggettiva del reato di USURA c.d. “ORIGINARIA” ex art. 644 c.p. strettamente connessa al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico.
Occorre premettere che per la configurazione del reato di USURA c.d. “ORIGINARIA” strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO, la violazione civilistica dell’art. 821, comma 3, c.c. determina un importo che è giuridicamente da considerare un COSTO EFFETTIVO illecito “collegato all’erogazione del credito” ex art. 644, comma 4, c.p..
Ulteriormente, si deve evidenziare che, stante la lettera e la ratio dell’art. 644, comma 4, c.p. che stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito”, il legislatore ha sancito il principio della ONNICOMPRENSIVITÀ [1] dell’interesse che mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme a COMMISSIONI, a REMUNERAZIONI e a SPESE varie anziché al CAPITALE ed agli INTERESSI.
In considerazione dell’onnicomprensività, la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Pertanto, per i finanziamenti rateali, la definizione nelle varie “Istruzioni” di rata di rimborso, cioè l’esplicitazione di “ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del CAPITALE, degli INTERESSI e degli ONERI inclusi di cui al punto C4”, deve essere interpretata alla luce di tali principi di diritto e, quindi, l’elenco degli ONERI inclusi, ove non esaustivo perché non comprensivo di tutti i COSTI EFFETTIVI leciti e illeciti collegati all’erogazione del credito, genera una violazione dell’art. 644, comma 4, c.p. e, ove in conseguenza di “una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia” tale elenco espressamente escluda un COSTO EFFETTIVO lecito da non scartare, configura il reato di USURA sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo.
Conseguentemente, se la Banca d’Italia esclude in maniera espressa o in maniera tacita un COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito, deve configurarsi il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo.
Fatta questa premessa, l’importo dell’ANATOCISMO PRIMARIO e SECONDARIO del TASSO CORRISPETTIVO è, matematicamente, un INTERESSE ma, visto che la Banca d’Italia prevede per determinare il TEG FINANZIAMENTO il combinato disposto sia dell’utilizzo della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO sia dell’uso degli specifici criteri tecnici di segnalazione dei TEG applicati, queste disposizioni dell’Istituto di via Nazionale, quando l’intermediario usa il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per individuare il valore della rata, generano una comunicazione di un TEG FINANZIAMENTO rappresentativo dell’illecito quantitativo complessivo degli INTERESSI CORRISPETTIVI specificati nel REGIME ANATOCISTICO e non di un TEG FINANZIAMENTO esemplificativo del lecito quantitativo complessivo degli INTERESSI CORRISPETTIVI individuati con il tasso annuo contrattuale nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale t_0 ex art. 821, comma 3, c.c..
Conseguentemente, il quantitativo illecito degli INTERESSI CORRISPETTIVI ANATOCISTICI calcolato per differenza deve essere considerato giuridicamente un COSTO EFFETTIVO illecito ex art. 644, comma 4, c.p. allo scopo di rendere possibile la misurazione della violazione del combinato disposto degli artt. 821, comma 3, 1284, comma 1, e 1374 c.c.. Ovviamente, è indifferente per la punibilità del reato di USURA, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo, che il “punto C4” non preveda espressamente l’importo dell’ANATOCISMO come ONERE. Non solo, l’entità dell’ANATOCISMO PRIMARIO e SECONDARIO del TASSO CORRISPETTIVO non è sicuramente, da una parte, una COMMISSIONE del tipo della commissione di massimo scoperto delle aperture di credito e, dall’altra, non è certamente una SPESA del genere di quelle espressamente previste nelle varie “Istruzioni”. Ancora, il quantitativo dell’ANATOCISMO PRIMARIO e SECONDARIO del TASSO CORRISPETTIVO non può essere qualificato come una REMUNERAZIONE A QUALSIASI TITOLO sia perché sussiste l’art. 1282, comma 1, c.c. che prevede che “I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente” sia perché esiste l’art. 1815, comma 1, c.c. che stabilisce che “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”. Pertanto, per rendere possibile il suo conteggio matematico ai fini USURA, l’importo dell’ANATOCISMO PRIMARIO e SECONDARIO del TASSO CORRISPETTIVO nei FINANZIAMENTI RATEALI deve essere definito giuridicamente un COSTO EFFETTIVO illecito “collegato all’erogazione del credito” ex art. 644, comma 4, c.p. perché gli INTERESSI CORRISPETTIVI sono generalmente dovuti ex lege ma solo nel quantitativo lecito ex artt. 821, comma 3, 1284, comma 1, e 1374 c.c..
Ancora, si deve evidenziare che nel tempo sono cambiati gli ONERI e le SPESE che espressamente sono stati inclusi dalla Banca d’Italia per individuare il TEG FINANZIAMENTO delle “ALTRE CATEGORIE DI OPERAZIONI” o delle “CAT. 3, CAT. 4, CAT. 6, CAT. 7, CAT. 8, CAT. 9B, CAT. 10 e OPERAZIONI rientranti nelle categorie di cui al punto a) che prevedono il rimborso del prestito con un piano di rientro predefinito”: questo elenco, però, non è tassativo ed esaustivo perché è lo stesso Istituto di Vigilanza che lo evidenzia nel Comunicato del 03/07/2013 sottolineando che “gli INTERESSI DI MORA sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. (…) In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”. Conseguentemente, la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA, che comporta la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. solo attraverso l’impiego di leciti ONERI e di lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie “Istruzioni” che si sono succedute nel tempo, configura il reato di USURA sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo. Non solo, nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” è previsto il paragrafo “B2. Operazioni escluse” dove si legge che “Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall’obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall’applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni: … (…) …”: conseguentemente, anche per queste OPERAZIONI ESCLUSE sussiste l’obbligatoria verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA, controllo che deve essere effettuato ex art. 644, comma 4, c.p. tenendo “conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito” non espressamente previste dall’Istituto di Vigilanza. Pertanto, per queste OPERAZIONE ESCLUSE, il reato di USURA si configura sotto il profilo sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo.
In particolare, i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come esclusi sono l’importo della somma potenziale della penale di estinzione anticipata (“Le PENALI a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”) e la somma potenziale degli interessi di mora (“Gli INTERESSI DI MORA e gli ONERI ASSIMILABILI contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”).
In conclusione, nel rinviare all’articolo CASSAZIONE PENALE, SENTENZA DEL 23-11-2011 N. 46669, i BANCARI latu sensu degli ORGANI APICALI non possono invocare l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale ex art. 5 c.p. in relazione al delitto di USURA ex art. 644 c.p. per la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla FASE PATOLOGICA del negozio giuridico sia perché non esiste un “comportamento positivo” della Banca d’Italia che per i FINANZIAMENTI RATEALI ha escluso espressamente dal calcolo del TEG l’importo dell’ANATOCISMO PRIMARIO e SECONDARIO del TASSO CORRISPETTIVO conseguente all’impiego dell’illecito PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO sia perché non esiste alcun orientamento GIURISPRUDENZIALE DI LEGITTIMITÀ CIVILE o PENALE che affermi che il controllo dell’USURARIETÀ del contratto debba essere effettuato senza tenere conto dell’importo dell’ANATOCISMO PRIMARIO e SECONDARIO del TASSO CORRISPETTIVO vietato dall’ dell’art. 821, comma 3, c.c.. Conseguentemente, non può sussistere per questi soggetti una possibile “incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa” ma, al contrario, vi è sempre una CONSAPEVOLEZZA INTENZIONALE dell’illiceità del fatto che costituisce reato di USURA;
[1] Quanto all’esclusione ex art. 644, comma 4, c.p. delle “IMPOSTE e TASSE”, secondo la sentenza della Cassazione Civile del 03/06/1991 n. 6232, principio di diritto confermato dalla sentenza della Cassazione Civile, Sez. Trib. del 25/02/2015 n. 3770, “Ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 601, il costo sostenuto dal mutuatario, rappresentato dalla traslazione economica dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (nella specie, l’imposta sostitutiva sui mutui a lungo termine), deve essere qualificato non come imposta ma come parte del corrispettivo del finanziamento” e, quindi “si esaurisce in un incremento dei proventi del mutuante in misura pari alla somma che deve versare all’erario”: conseguentemente, l’IMPOSTA SOSTITUTIVA deve essere considerato un COSTO EFFETTIVO lecito da utilizzare per la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico.