VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI SUL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE E DEL SISTEMA ITALIANO E CONSEGUENTI INEQUIVOCABILTÀ GIURIDICHE

L’oggetto è determinato ex art. 1346 c.c. quando può calcolarsi la quantità e la qualità di esso. L’indeterminabilità si ha quando dall’insieme delle dichiarazioni non si riesce ad individuare il contenuto del rapporto, o un elemento fondamentale di esso. Occorre, ovviamente, che il rapporto contrattuale non possa essere ricavato né dalle dichiarazioni delle parti né dalle fonti di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. (legge, usi, equità).

La RATA COSTANTE POSTICIPATA presuppone l’applicazione di un regime dell’interesse.

Come precisato matematicamente nel sotto-paragrafo rubricato “Il problema generale dello scambio fra più pagamenti e il principio di equivalenza” alle pagine 105/106 del manuale di Eugenio Levi, Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano,edizione del 1953 e alle pagine 155/156/157 del manuale di Eugenio Levi, Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano,edizione del 1959, il contratto fra le parti deve necessariamente fissare il vincolo di un’epoca di riferimento perché le prestazioni di una parte (l’importo della somma erogata data) e le controprestazioni dell’altra (l’importo complessivo delle rate pagate) “riportandole, con la legge di interesse o sconto prescelta, all’epoca di riferimento pure prefissata, il valore delle prime eguagli il valore delle seconde”. In altre parole, se l’atto di finanziamento prevede effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE, nel regolamento contrattuale deve essere necessariamente stabilito anche che il valore della rata costante posticipata si deve determinare con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto: infatti, solo con la presenza vincolo di un’epoca di riferimento le parti sanno esattamente quale deve essere l’importo della rata corretto che rispetta la volontà pattizia.

Si evidenzia che normalmente nell’atto di erogazione è previsto il REGIME COMPOSTO con il sistema francese della rata costante posticipata e NON è mai fissato pattiziamente in maniera espressa il vincolo di “un’epoca di riferimento” perché i bancari latu sensu, applicando il REGIME ANATOCISTICO, NON ritengono necessaria questa norma contrattuale. La motivazione dei bancari latu sensu risiede sicuramente nella circostanza che nel REGIME COMPOSTO, dato che quest’ultimo è una legge di interesse SCINDIBILE, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 e quello che si specifica con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m è identico.

In definitiva, la mancanza del vincolo di un’epoca di riferimento prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..

Conseguentemente, se nel contratto di mutuo vi è scritto “FRANCESE” con un PIANO DI AMMORTAMENTO allegato con un esempio di RATA COSTANTE POSTICIPATA o con solo le sue conseguenziali QUOTE CAPITALI, è certo ex art. 1346 c.c. il REGIME COMPOSTO che viola l’art. 821, comma 3 c.c. Infatti, con queste norme pattizie, il Bancario latu sensu ha voluto senza ombra di dubbio applicare il REGIME ANATOCISTICO in sede di predisposizione del regolamento convenzionale ed è certo il calcolo della quantità degli illeciti interessi corrispettivi voluto dallo stesso. Il problema è che il contratto viola l’art. 821, comma 3 c.c. e, quindi, bisogna ricalcolare la RATA COSTANTE POSTICIPATA con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE. Se l’interprete riconosce questa violazione, si può provare matematicamente l’indeterminatezza nel REGIME LINEARE degli interessi. L’indeterminatezza nell’originario REGIME COMPOSTO sussiste solo se il regolamento contrattuale NON contiene l’indicazione percentuale del TASSO di interesse “in ragione di un periodo di tempo determinato” o se quest’ultimo è calcolato in violazione delle disposizioni della Banca d’Italia.

Non solo, se nel contratto di mutuo vi è scritto unicamente “FRANCESE” senza un PIANO DI AMMORTAMENTO allegato con un esempio di RATA COSTANTE POSTICIPATA o con solo le sue conseguenziali QUOTE CAPITALI, è certo ex art. 1346 c.c. il REGIME COMPOSTO perché questa singola norma contrattuale, nella sua interpretazione letterale, esprime incontrovertibilmente la volontà di applicazione da parte del Bancario latu sensu del REGIME ANATOCISTICO: infatti, in tutti i testi di matematica, il “FRANCESE” è solo REGIME COMPOSTO. Il problema è che questa singola norma viola l’art. 821, comma 3 c.c. e, quindi, bisogna ricalcolare la RATA COSTANTE POSTICIPATA con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE. Se l’interprete riconosce questa violazione, si può provare matematicamente l’indeterminatezza nel REGIME LINEARE degli interessi. L’indeterminatezza nell’originario REGIME COMPOSTO sussiste solo se il regolamento contrattuale NON contiene l’indicazione percentuale del TASSO di interesse “in ragione di un periodo di tempo determinato” o se quest’ultimo è calcolato in violazione delle disposizioni della Banca d’Italia.

La tesi che la previsione pattizia del valore della sola RATA COSTANTE POSTICIPATA crea indeterminatezza perché non è specificato se la stessa è stata calcolata nel REGIME COMPOSTO o nel REGIME SEMPLICE è una tesi farlocca da un punto di vista matematico. Infatti, il valore di una RATA COSTANTE POSTICIPATA, a parità di SOMMA EROGATA, di PERIODICITÀ dei rimborsi, di NUMERO di rate e di tasso annuo è più alto se si usa il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO al posto dell’impiego del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE: LA DIFFERENZA FRA IL VALORE DELLE 2 RATE MOLTIPLICATO PER IL NUMERO TOTALE DEI RIMBORSI RATEALI mostra in maniera elementare l’importo complessivo dell’ANATOCISMO. Conseguentemente, vista la prassi commerciale di impiegare il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, la presenza del solo valore della RATA COSTANTE POSTICIPATA esprime inequivocabilmente la volontà di applicazione da parte del Bancario latu sensu del REGIME ANATOCISTICO e, quindi, è certo ex art. 1346 c.c. il calcolo della quantità degli illeciti interessi corrispettivi voluto dallo stesso. Il problema è che il valore della sola RATA COSTANTE POSTICIPATA viola l’art. 821, comma 3 c.c. e, quindi, bisogna ricalcolarla con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE. Se l’interprete riconosce questa violazione, si può provare matematicamente l’indeterminatezza nel REGIME LINEARE degli interessi. L’indeterminatezza nell’originario REGIME COMPOSTO sussiste solo se il regolamento contrattuale NON contiene l’indicazione percentuale del TASSO di interesse “in ragione di un periodo di tempo determinato” o se quest’ultimo è calcolato in violazione delle disposizioni della Banca d’Italia.

Se il contratto non presenta espresse indicazioni, cioè NON vi è scritto “FRANCESE” oppure NON vi è un PIANO DI AMMORTAMENTO allegato con un esempio di RATA COSTANTE POSTICIPATA o con solo le sue conseguenziali QUOTE CAPITALI, la volontà contrattuale del Bancario latu sensu di applicare il REGIME COMPOSTO è provata nella fase di esecuzione del contratto e, cioè, attraverso i dati della PRIMA QUIETANZA rilasciata dallo stesso o con i dati del PIANO DI AMMORTAMENTO gratuito che l’intermediario deve consegnare su semplice richiesta del finanziato. In altre parole, dato che un contratto si interpreta anche con i fatti della sua esecuzione, è indubitabile che, vista la prassi commerciale di impiegare il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, la presenza in questa documentazione del valore della RATA COSTANTE POSTICIPATA così calcolata esprime inequivocabilmente la volontà convenzionale di applicazione da parte del Bancario latu sensu del REGIME COMPOSTO e, quindi, è certo ex art. 1346 c.c. il calcolo della quantità degli illeciti ex art. 821, comma 3 c.c. interessi corrispettivi voluto dallo stesso. Se l’interprete riconosce questa violazione, si può provare matematicamente l’indeterminatezza nel REGIME LINEARE degli interessi. L’indeterminatezza nell’originario REGIME COMPOSTO sussiste solo se il regolamento contrattuale NON contiene l’indicazione percentuale del TASSO di interesse “in ragione di un periodo di tempo determinato” o se quest’ultimo è calcolato in violazione delle disposizioni della Banca d’Italia.

Bisogna prima studiare la matematica, poi saper maneggiare le formule con Excel o con un Sw costruito ad hoc ed, infine, studiare a fondo norme e sentenze: solo con un APPROCCIO INTERDISCIPLINARE APPROFONDITO si sanno valutare i contratti di mutuo e si può pensare di mettere spalle al muro i Bancari latu sensu che si approfittano della superficialità dei CTP e degli Avvocati dei finanziati.

Si rinvia all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI: L’AMMORTAMENTO ITALIANO È DETERMINATO DAGLI INTERMEDIARI NEL REGIME COMPOSTO, all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO e all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO, all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, all’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI e all’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”